FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DELLA F.C. PALAZZOLO MILANESE AVVERSO LA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. CHE HA DISPOSTO LO SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE RINALDO DANIELE DA ESSA RECLAMANTE

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DELLA F.C. PALAZZOLO MILANESE AVVERSO LA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. CHE HA DISPOSTO LO SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE RINALDO DANIELE DA ESSA RECLAMANTE Con reclamo del 24.7.2001 avverso la decisione autorizzativa dello svincolo del calciatore Rinaldo Daniele emessa dal Comitato Regionale Lombardia LND, la Società F.C. Palazzolo adiva la Commissione Tesseramenti onde ottenere la riforma del provvedimento di svincolo, deducendo di non aver potuto tempestivamente contestare l’istanza del Rinaldo, secondo le modalità prescritte dalla normativa federale, poiché il calciatore stesso non provvedeva ad inviare alla Società la contestuale richiesta di svincolo alla medesima Società di appartenenza; asseriva altresì la reclamante che il calciatore Rinaldo Daniele è sempre stato un tesserato della Football Club Palazzolo depositando per l’appunto copia della distinta dei calciatori partecipanti alla gara del 22.10.2000 tra Arca e F.C. Palazzolo. La F.C. Palazzolo impugnava con detto reclamo la decisione del C.R. Lombardia LND, con la quale il richiamato Ufficio accoglieva la richiesta di svincolo del calciatore Rinaldo Daniele in assenza di qualsivoglia formale opposizione della richiamata Società. Il reclamo è infondato e pertanto va respinto. Preliminarmente la Commissione Tesseramenti rileva che la reclamante ha compiuto tutte le formalità prescritte dall’art. 109 NOIF Alla luce della documentazione prodotta è inequivocabile che il calciatore, nel rispetto delle Carte Federali, inviava, contestualmente alla istanza di svincolo al Comitato Regionale Lombardia, la raccomandata alla Società di appartenenza. Difatti il calciatore allegava la ricevuta di spedizione della raccomandata comprovante il contestuale invio della riferita istanza alla F.C. Palazzolo di Palazzolo Milanese. Per quanto sopra esposto, è altrettanto chiaro che la Football Club Palazzolo era nelle condizioni temporali e procedurali di avanzare la formale e tempestiva opposizione, per cui determinante diviene la mancata opposizione della Società. Sul punto soccorre il quinto comma dell’art. 109 NOIF, che considera, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, la mancata opposizione della Società come una chiara adesione alla richiesta di svincolo per inattività del calciatore, per cui la Commissione non può che confermare d’autorità lo svincolo già disposto, a nulla rilevando le eccezioni sollevate dalla reclamante e la prova documentale fornita dalla Società F.C. Palazzolo Milanese. PQM La Commissione Nazionale Tesseramenti rigetta il reclamo presentato dalla Società Football Club Palazzolo di Palazzolo Milanese il 24.7.2001, avverso il provvedimento di svincolo per inattività del calciatore Rinaldo Daniele, nato l’11.03.1985, emesso dal Comitato Regionale Lombardia LND in data 2.7.2001”.
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