FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RICORSO PRESENTATO DAL CALCIATORE MONOLO MARCO AVVERSO IL RIGETTO DELL’ISTANZA DI SVINCOLO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RICORSO PRESENTATO DAL CALCIATORE MONOLO MARCO AVVERSO IL RIGETTO DELL’ISTANZA DI SVINCOLO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA In data 8.6.2001 il calciatore Monolo Marco richiedeva al Comitato Regionale della Lombardia lo svincolo per inattività dalla società G.S. Castanese, a norma dell’art. 109 N.O.I.F.. Il Comitato Regionale, in data 14.6.2001, rigettava l’istanza del calciatore, rilevando che egli aveva allegato ad essa la ricevuta della raccomandata spedita alla società di appartenenza, recante, però, un indirizzo diverso sia da quello della sede sociale, sia da quello indicato come recapito per la corrispondenza. Avverso tale decisione il Monolo presentava ricorso a questa Commissione, indicando il corretto indirizzo della società e chiedendo nuovamente lo svincolo d’autorità. Il ricorso va respinto. Per ottenere lo svincolo a norma dell’art. 109 N.O.I.F. il calciatore avrebbe dovuto inviare l’istanza alla società di appartenenza. Poiché la G.S. Castanese non ricevette l’istanza a causa dell’errata indicazione dell’indirizzo societario, il Comitato Regionale correttamente ha rigettanto la richiesta del Monolo, difettando i presupposti procedurali del provvedimento di svincolo. La Commissione Tesseramenti, pertanto, deve confermare tale ineccepibile decisione. Nessun rilievo, peraltro, assume la circostanza che dinanzi a questa Commissione Tesseramenti il Monolo abbia instaurato il giudizio nei confronti della società, individuandola con il corretto indirizzo. Egli, accertato detto indirizzo, avrebbe dovuto riproporre l’istanza di svincolo al Comitato Regionale, previo invio dell’istanza stessa alla G.S. Castanese, ponendo in essere, cioè, l’immancabile procedura richiesta dalla normativa federale per addivenire al provvedimento di svincolo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti rigetta il ricorso ed ordina incamerarsi la tassa reclamo”. • Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha ora reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sotto indicato: decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18/D del 28 febbraio 2002 della Commissione stessa:
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