FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE COTROZZI MIRKO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO DALLA U.S. PIETRASANTA CALCIO PRONUNCIATO DAL C.R. TOSCANA AI SENSI DELL’ ART.109 N.O.I.F.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE COTROZZI MIRKO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO DALLA U.S. PIETRASANTA CALCIO PRONUNCIATO DAL C.R. TOSCANA AI SENSI DELL’ ART.109 N.O.I.F. Con reclamo presentato in data 07.022001, il calciatore COTROZZI Mirko, nato a Viareggio il 20.09.1977 adiva la Commissione Tesseramenti per ottenere l’annullamento del provvedimento di relezione della richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.l.F. in favore della U.S. PIETRASANTA pronunciato dal C.R. TOSCANA. lì calciatore chiede l’annullamento d’autorità del provvedimento di svincolo adottato dal C.R. TOSCANA sostenendo che il procedimento adottato dalla U.S. PIETRASANTA, nella stagione sportiva 2000/2001 non fu regolare in quanto non fu ritualmente notificata al calciatore nessuna richiesta di presentazione della certificazione medica regolarmente controfirmata dal legale rappresentante né fu ritualmente notificata la seconda raccomandata di contestazione per la mancata presentazione alla visita medica, così come previsto dall’articolo 109, comma 4 delle N.O.l.F.; deduce inoltre il calciatore che la mancata effettuazione della visita medica deve essere addebitata alla Società in quanto questa non si sarebbe adoperata per far sostenere al COTROZZI la visita di idoneità dell’attività agonistica. La motivazione della concessione del provvedimento di reiezione della richiesta di svincolo in favore del calciatore adottato dal CR. TOSCANA invece, così come risulta agli atti dalla documentazione trasmessa alla Commissione Tesseramenti dal medesimo G.R., va ricercata nella dimostrazione della regolarità della procedura adottata dalla Società, riferita sia per la richiesta della presentazione della certificazione medica sia per la notifica della seconda raccomandata di contestazione al calciatore La U.S. PIETRASANTA alla quale è stato ritualmente notificato il reclamo nulla deduce. Il reclamo è infondato e va respinto. Rileva infatti la Commissione Tesseramenti che, sulla base della documentazione acquisita agli atti e con riferimento alle motivazioni addotte dal calciatore COTROZZI Mirko, queste non sono pertinenti in quanto dalla documentazione agli atti risulta che la Società ha rispettato i termini previsti dall’art. 109, comma 4 delle N.O.l.F. sia con riferimento ai due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva sia riguardo alla dimostrazione della contestazione delle inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni a decorrere dalla data fissata per la presentazione della certificazione. Inoltre il calciatore COTROZZI Mirko, non fornisce la prova, prevista dal medesimo art. 109, comma 4 delle N.O.l.F., di avere motivatamente respinto e quindi contestato formalmente e ritualmente entro il termine di 5 giorni, i suddetti inviti. Ritiene la Commissione che le motivazioni dedotte dal calciatore, che si basano peraltro su circostanze indimostrate, non siano idonee e non possano giustificare la mancata effettuazione della visita per l’attività agonistica e quindi il mancato invio del certificato correttamente richiesto dalla società. lì calciatore, indipendentemente dalle circostanze dedotte, circa il comportamento del Presidente della società, aveva il preciso obbligo di presentare il richiesto certificato di idoneità. P.Q.M. la Commissione Tesseramenti, visti gli articoli 43 e 44 C.G.S. e l’articolo 109 n° 4 delle N.O.I.F. nel respingere il reclamo di cui in epigrafe, conferma il vincolo del calciatore COTROZZI Mirko in favore della società U.S. PIETRASANTA, dispone l’incameramento della tassa reclamo e manda alla Segreteria Federale per gli adempimenti di competenza.
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