FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA A.S. CUSSIGNACCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE MAGLIONI LUCIANO.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA A.S. CUSSIGNACCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE MAGLIONI LUCIANO. Con provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia L.N.D. del 28 giugno 2002 è stata accolta l’istanza di svincolo per inattività proposta in data 13 giugno 2002 dal calciatore Luciano MAGLIONI nato il 15 ottobre 1982 dalla A.S. Cussignacco in quanto: a. la prima contestazione è stata inviata da parte della Società oltre il termine previsto di otto giorni dalla data fissata per la consegna della certificazione di idoneità agonistica; b. non risultava essere stata inviata al giocatore alcuna contestazione da parte della Società a seguito della seconda richiesta di presentazione del certificato di idoneità agonistica. L’art. 109, comma 4, delle N.O.I.F., prevede che la Società che deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore ha l’obbligo al tempo stesso di contestare la inadempienza del giocatore mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalla data fissata per la presentazione delle stesse certificazioni. Il successivo comma 5 prevede che l’opposizione non effettuata dalla Società nei modi e nei termini previsti dal precedente comma 4 è considerata adesione alla richiesta di svincolo del calciatore. In considerazione di quanto rilevabile dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione contenuta nell’atto di reclamo della Società Cussignacco che espressamente dichiara "Non abbiamo inviato contestazione al calciatore a seguito della seconda richiesta di visita medica in quanto ritenevamo fosse superfluo", la Commissione ritiene sulla base di quanto previsto dall’art. 109, commi 4 e 5, delle N.O.I.F. che il reclamo non appare fondato e deve quindi essere confermata la piena legittimità del provvedimento di svincolo di autorità del calciatore Luciano MAGLIONI adottato dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia L.N.D., in data 28 giugno 2002 e conseguentemente il reclamo della Società Cussignacco deve essere respinto; per questi motivi la Commissione dispone di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Cussignacco con incameramento della tassa di reclamo.
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