FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA A.S. CUSSIGNACCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE ZUCCHIA MARCO.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA A.S. CUSSIGNACCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE ZUCCHIA MARCO. Con ricorso datato 22.7.2002, l’A.S. Cussignacco ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con il quale veniva accolta la richiesta di svincolo del calciatore Zucchia Marco, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. respingendo l’opposizione proposta dalla società in quanto non risultava prodotta alcuna contestazione a seguito della seconda richiesta di presentazione del certificato di idoneità agonistica. Il ricorso proposto è infondato e va rigettato. La società con il gravame inoltrato riconosce il mancato invio al tesserato della contestazione, a seguito della seconda richiesta di trasmissione della certificazione medica di idoneità inviata il 25.01.2002, ritenendo la stessa superflua ed in ogni caso la sussistenza dell’onere della prova dell’avvenuto invio a carico del tesserato. L’interpretazione della disposizione contenuta dall’art. 109 n. 4 N.O.I.F. operata dalla società non può essere condivisa. Il tenore della citata disposizione non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo in presenza di una espressa previsione la quale, qualora la società deduca l’invio dei previsti due inviti per la presentazione del certificato di idoneità all’attività agonistica, impone l’obbligo di dimostrazione dell’aver contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata esclusivamente alla società. Al rigetto del ricorso segue l’incameramento della relativa tassa. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo proposto dalla società A.S. Cussignacco e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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