FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELL’U.S. SOLESE MEDUNESE Tesseramenti: RECLAMO DELL’U.S. SOLESE MEDUNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE SOVRAN PIERANGELO.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELL’U.S. SOLESE MEDUNESE Tesseramenti: RECLAMO DELL’U.S. SOLESE MEDUNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE SOVRAN PIERANGELO. Con atto del 29/05/2001 il calciatore Sovran Pierangelo chiedeva al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia lo svincolo per inattività dall’U.S. SOLESE Medunese ai sensi dell’art. 109 delle NOIF non avendo disputato alcuna gara ufficiale nella precedente stagione sportiva, e non avendo ricevuto le rituali contestazioni per la mancata presentazione del certificato medico di idoneità sportiva. Con provvedimento del 5/7/2001 il Comitato Regionale adito rigettava l’opposizione della società a detta istanza di svincolo in quanto la società stessa aveva provveduto a due inviti al calciatore a presentarsi per essere sottoposto a visita medica di idoneità agonistica, senza tuttavia farle seguire dalle contestazioni previste dall’art. 109 NOIF. Con atto del 10/8/2001 l’U.S. SOLESE ha proposto reclamo alla Comissione Tesseramenti avverso detto provvedimento deducendo che la mancata contestazione della mancata ottemperanza del calciatore agli inviti per sottoporsi a visita medica costituisce un inadempimento meramente formale che non influisce sulla situazione di assoluto disinteresse del calciatore alle istanze della società. Il reclamo è infondato e va respinto. La società reclamante ammette di non avere fatto seguire agli inviti al calciatore a sottoporsi a visita medica di idoneità le rituali contestazioni previste dall’art. 109 delle NOIF. Agli atti risultano effettivamente due inviti della società in data 6/11/2000 e 24/11/2000 a cui il calciatore non ha dato esito, ma ai quali non sono seguiti le rituali contestazioni previste dall’art. 109 NOIF ai fini di evitare lo svincolo. Il provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che ha accolto l’istanza di svincolo del calciatore rigettando l’opposizione della società appare legittimo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo indicato in epigrafe; Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it