FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO EX ARTICOLO 43 COMMA 4 lett. a) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESENTATO DALLA UNIONE SPORTIVA PALAZZOLO, CON ATTO DEL 28 AGOSTO 2002, AVVERSO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MACOR IVAN.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO EX ARTICOLO 43 COMMA 4 lett. a) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESENTATO DALLA UNIONE SPORTIVA PALAZZOLO, CON ATTO DEL 28 AGOSTO 2002, AVVERSO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MACOR IVAN. In data 28 agosto 2002, la Unione Sportiva Palazzolo ha presentato reclamo a questa Commissione Tesseramenti per sentir dichiarare nullo il trasferimento del calciatore MACOR Ivan, intercorso tra la U.S. Palazzolo (cedente) e la S.r.l. Pro Gorizia Calcio (cessionaria) con la lista n. 042538 sottoscritta il 7.9.2001 ed inviata al Comitato competente il giorno successivo, deducendo quale motiva di "annullamento" la falsità della firma del calciatore trasferito, accertata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Friuli Venezia Giulia con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 03 del 5.8.2002. Né il calciatore Macor né la S.r.l. Pro Gorizia Calcio, sebbene tempestivamente avvertiti del reclamo in discussione, hanno fatto pervenire proprie memorie o deduzioni. Ciò detto, osserva l’adita Commissione che la falsità della sottoscrizione di Macor Ivan è stata affermata con assoluta certezza dalla Disciplinare e posta a fondamento delle sanzioni inflitte sia al calciatore che alle due Società interessate dal trasferimento: pertanto, l’apocrifia della firma è una circostanza di fatto definitivamente acclarata e non più contestabile (né contestata) nell’ambito del presente procedimento. La falsa sottoscrizione della lista di trasferimento da parte del calciatore determina la radicale nullità del negozio (paragonabile all’inesistenza del contratto privo di sottoscrizione) e tale nullità può essere fatta valere senza termini di decadenza né altra limitazione relativa alla sua opponibilità, in quanto il termine di gg. trenta previsto per il ricorso di cui al comma 5 dell’art. 100 N.O.I.F. è applicabile solo ai vizi formali delle procedure di trasferimento e non ai casi di totale nullità o inesistenza dell’accordo di trasferimento. Consegue da quanto sopra detto che la lista n. 042538, sottoscritta dalle Società U.S. Palazzolo e S.r.l. Pro Gorizia Calcio nonché, apparentemente, dal calciatore deve essere considerato come un atto improduttivo di qualsiasi effetto giuridico tra le parti e nei confronti della Federazione, a nulla rilevando che la Società reclamante abbia avuto parte nel determinare la nullità del trasferimento. Eventuali responsabilità per risarcimento danni, cumulabili con la responsabilità disciplinare affermata nel Comunicato Ufficiale n. 03 del 5.8.2002, non possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Tesseramenti, del tutto carente di competenza in merito. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Palazzolo con atto in data 28 agosto 2002, così provvede: 1. Dichiara nullo e privo di effetti giuridici l’accordo di trasferimento sottoscritto in data 7.9.2001 tra le Società U.S. Palazzolo, S.r.l. Pro Gorizia Calcio e (apparentemente) il calciatore Macor Ivan con la lista n. 042538, inoltrata al competente Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; 2. Ordina la restituzione della tassa di reclamo; 3. Manda alla Segreteria per tutti gli adempimenti di Sua competenza.
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