FIGC –Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DAL CALCIATORE MARZANO MASSIMILIANO. NATO IL 2.10.1972. AVVERSO LA DECISIONE IN DATA 16.7.2002 DEL COM. REG. LIGURIA DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO EX ARTT. 32 BIS E 32 TER N.O.I.F..

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DAL CALCIATORE MARZANO MASSIMILIANO. NATO IL 2.10.1972. AVVERSO LA DECISIONE IN DATA 16.7.2002 DEL COM. REG. LIGURIA DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO EX ARTT. 32 BIS E 32 TER N.O.I.F.. Con decisione del 16 luglio 2002 il C.R. Liguria ha respinto, in quanto pervenuta oltre il termine del 15 luglio la richiesta di svincolo per decadenza di tesseramento ex artt. 32 bis e 32 ter N.O.I.F., presentata dal calciatore Marzano Massimiliano con raccomandata del 13.7.2002. Avverso tale decisione il calciatore ha presentato reclamo a questa Commissione, ma non ha rimesso la prescritta tassa, nonostante l'esplicito invito in tal senso formulato dalla Segreteria con nota del 5 agosto 2002. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Marzano Massimiliano avverso la decisione 16/7/2002 del Com. Reg. Liguria e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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