FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. TAURISANO IN ORDINE ALLA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ALBANO MICHELE (MTR. 3.674.883) DALLA U.S. STELLA JONICA TARAS IN DATA 23 LUGLIO 2002 (LISTA N. 0172772).

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PROPOSTO DALL'U.S. TAURISANO IN ORDINE ALLA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ALBANO MICHELE (MTR. 3.674.883) DALLA U.S. STELLA JONICA TARAS IN DATA 23 LUGLIO 2002 (LISTA N. 0172772). Con atto del 12 settembre 2002, la U.S. Taurisano ha adito questa Commissione Tesseramenti perché si pronunci "sulla regolarità del tesseramento" del calciatore Albano Michele, nato a Taranto il 5.8.1983, conseguente all'inoltro al Comitato Regionale Pugliese della relativa lista di trasferimento portante la data del 23 luglio 2002 e firmata, per la società cedente, dal Presidente Cito Mario (che il 15 luglio 2002 era cessato dalla carica per dimissioni). Risulta dai tabulati trasmessi alla Segreteria di questa Commissione che il trasferimento del calciatore Albano è stato regolarmente registrato presso il competente Comitato fin dal 4 settembre 2002, senza che alcuna delle parti interessate abbia proposto il reclamo disciplinato dal comma 6 dell'art. 100 N.O.I.F.. La U.S. Taurisano non ha proposto il presente reclamo per lamentare l'accoglimento della richiesta di trasferimento, ma solo per sentirne affermare la "regolarità". Una simile istanza di "accertamento" non trova fondamento in alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva e, tantomeno, nel disposto del già menzionato comma sesto dell'art. 100 N.O.I.F, P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile la richiesta formulata dall'U.S. Taurisano, con atto del 12 settembre 2002, in relazione al trasferimento del calciatore Albano Michele e dispone incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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