FIGC – Commissione Tesseramenti – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DALLA A.C. CASSACCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA L.N.D. DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI OMAR.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2003/2004 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DALLA A.C. CASSACCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA L.N.D. DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI OMAR. Con ricorso del 07.08.2003 la A.C. Cassacco di Cassacco adiva la Commissione Tesseramenti onde ottenere la revoca e/o annullamento del provvedimento di svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis NOIF dalla medesima Società del calciatore Rossi Omar, nato a Lussemburgo il 21.08.1975; all’uopo impugnava il provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND di accoglimento della relativa istanza del 02.07.2003. La Società ricorrente deduceva a fondamento della propria richiesta che il Rossi Omar non aveva rimesso, a pena di decadenza, alla A.C. Cassacco la domanda inviata al Comitato, violando la disposizione di cui all’art. 32 bis NOIF. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. A mente del citato art. 32 ter NOIF i calciatori, che nel corso dell’anno solare 2003 abbiano compiuto il ventisettesimo anno d’età, hanno diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, avvalendosi delle modalità sancite dal secondo comma del precedente articolo 32 bis NOIF. La richiamata normativa stabilisce a pena di nullità e decadenza l’inoltro dell’istanza tra il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ogni anno a mezzo di raccomandata da inviare contestualmente in copia alla Società di appartenenza. La conseguenza diretta del riferito inquadramento normativo non consente l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 34 CGS in materia di reclami e ricorsi, poiché il procedimento “de quo” non ha natura disciplinare; la formalità prevista dall’art. 32 bis sull’invio dell’istanza di svincolo in copia alla Società di appartenenza non risulta sanzionata a pena di decadenza, per cui la mancata osservanza di tale incombente da parte del calciatore non inficia la validità ed efficacia del procedimento instaurato al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo societario, trattandosi nella fattispecie di giuocatore che ha raggiunto anagraficamente l’età di ventotto anni. A ciò si aggiunga che il secondo comma dell’art. 32 bis autorizza la Società a presentare l’opposizione non già per motivi procedurali, ma solo per questioni di merito, tant’è che la norma fissa un breve termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione o diniego svincolo sul comunicato ufficiale. La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla A.C. Cassacco di Cassacco avverso il provvedimento Comitato Regionale Fiuli Venezia Giulia LND di svincolo ex art. 32 bis NOIF per decadenza tesseramento del calciatore Rossi Omar, nato a Lussemburgo il 21.08.1975; dispone l’incameramento della tassa versata.
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