LEGA Nazionale DILETTANTI – Stagione Sportiva 2003/2004 – COMITATO REGIONALE BASILICATA COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 01 OTTOBRE 2003. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CENTOLA GIUSEPPE (Presidente del C.R. Basilicata dal 1996/1997 al 2001/2002), RINALDI PIETRO (Consigliere del C.R. Basilicata), CARTOLANO NICOLA (Consigliere del C.R. Basilicata, componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nelle stagioni sportive dal 1998/1999 al 2001/2002); GRECO GIUSEPPE (componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 1998/1999); MAGLIA CARLO (componente del Consiglio di Presidenza nelle stagioni sportive 1998/1999 e 1999/2000); MAGLIONE MARIO (componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 1998/1999); GALIZIA GIUSEPPE (consigliere del C.R. Basilicata, componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nelle stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002); TUBITO GIANFRANCO (conigliere del C.R. Basilicata, componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nelle stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002); LA PENNA MARCO (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata per il quadriennio 1996/2000); TORTORELLA FRANCESCO, MARTULLI NICOLA (componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata per il quadriennio 14996/2000); VENICE VINCENZO rectius ROCCO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata nel quadriennio 1996/2000); DE BIASI LUCIANO (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti nella stagione sportiva 2000/2001 e componente del consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 1999/2000); TIMPONE NICOLA E MOLTEDO SERGIO (componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 2000/2001); PACIELLO DONATO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata per il quadriennio 1996/2000 e nelle stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002); E PALMIERI SAVERIO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 2000/2001) (nota n. 42/197pf/EF/MM del 08.07.2003).

LEGA Nazionale DILETTANTI - Stagione Sportiva 2003/2004 - COMITATO REGIONALE BASILICATA COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 01 OTTOBRE 2003. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CENTOLA GIUSEPPE (Presidente del C.R. Basilicata dal 1996/1997 al 2001/2002), RINALDI PIETRO (Consigliere del C.R. Basilicata), CARTOLANO NICOLA (Consigliere del C.R. Basilicata, componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nelle stagioni sportive dal 1998/1999 al 2001/2002); GRECO GIUSEPPE (componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 1998/1999); MAGLIA CARLO (componente del Consiglio di Presidenza nelle stagioni sportive 1998/1999 e 1999/2000); MAGLIONE MARIO (componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 1998/1999); GALIZIA GIUSEPPE (consigliere del C.R. Basilicata, componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nelle stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002); TUBITO GIANFRANCO (conigliere del C.R. Basilicata, componente del Consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nelle stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002); LA PENNA MARCO (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata per il quadriennio 1996/2000); TORTORELLA FRANCESCO, MARTULLI NICOLA (componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata per il quadriennio 14996/2000); VENICE VINCENZO rectius ROCCO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata nel quadriennio 1996/2000); DE BIASI LUCIANO (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti nella stagione sportiva 2000/2001 e componente del consiglio di Presidenza del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 1999/2000); TIMPONE NICOLA E MOLTEDO SERGIO (componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 2000/2001); PACIELLO DONATO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata per il quadriennio 1996/2000 e nelle stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002); E PALMIERI SAVERIO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. Basilicata nella stagione sportiva 2000/2001) (nota n. 42/197pf/EF/MM del 08.07.2003). La Commissione Disciplinare, visti gli atti ed esaminate le richieste del Procuratore Federale, in persona del dott. Stefano Palazzi, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: per Giuseppe Centola anni due di inibizione; Pietro Rinaldi mesi tre di inibizione; Nicola Cartolano mesi tre di inibizione; Giuseppe Greco mesi uno di inibizione; Carlo Maglia mesi due di inibizione; Mario Maglione mesi uno di inibizione; Giuseppe Galizia mesi uno di inibizione; Gianfranco Tubito mesi uno di inibizione; Marco La Penna pesi tre di inibizione; Francesco Tortorella mesi due di inibizione; Nicola Martulli mesi due di inibizione; Francesco rectius Rocco Venice mesi uno di inibizione; Luciano De Biasi anni uno e mesi sei di inibizione; Nicola Timpone mesi due di inibizione; Sergio Moltedo mesi due di inibizione; Donato Paciello mesi due di inibizione e Saverio Palmieri mesi uno di inibizione. PREMETTE IN FATTO Accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini (una relazione definitiva ed una preliminare) e un verbale di ispezione amministrativa effettuata il 23.11.2002 dal Presidente e da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., evidenziavano – a far data dalla stagione sportiva 1998/1999 – gravi irregolarità nella gestione del Comitato Regionale Basilicata che, tra l’altro, hanno provocato un disavanzo di gestione nell’ordine di circa 290.000,00 euro in base al consuntivo del 30.06.2002. All’esito di tali indagini, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione tutti i tesserati indicati in epigrafe, nella rispettiva loro qualità di Presidente, consiglieri e componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato e di Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per le violazioni del C.G.S. connesse a fatti specificamente indicati nel capo di deferimento e di cui si tratterà in parte motiva Nella seduta del 18.09.2003, la Commissione ha proceduto agli interrogatori dei deferiti comparsi, sono state acquisite le memorie difensive presentate ed i documenti prodotti, il Procuratore Federale ha concluso come in epigrafe, le parti o i loro difensori hanno formulato richieste assolutorie; la Commissione medesima si è riservata di provvedere. OSSERVA IN DIRITTO Tutte le eccezioni pregiudiziali di nullità del deferimento formulate nella c.d. consulenza tecnica Tramutola (il cui contenuto è stato però espressamente fatto proprio dai difensori delle parti) sono palesemente infondate. Quella relativa alla incompetenza ad effettuare rilievi da parte dei Revisori dei Conti della L.N.D., per l’assorbente ragione (risultante dalla premessa del capo di deferimento) che il deferimento medesimo si fonda anche e principalmente sugli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini; quella di violazione del diritto di difesa nella fase preliminare delle indagini, poiché non si precisa quali norme procedimentali – poste a presidio del diritto degli indagati – siano state violate; quella fondata sulla pretesa illegittimità della procedura di Commissariamento del Comitato, “medio tempore” avvenuto, per la palese estraneità del fatto rispetto alla commissione di eventuali illeciti da parte dei dirigenti e controllori del Comitato medesimo. Scendendo all’esame del merito, una valutazione complessiva del capo di deferimento consente di rilevare – tenuto conto degli esiti e del contenuto delle verifiche dell’Ufficio Indagini - che l’organo di accusa, nel formulare la contestazione, si è per così dire tenuto in superficie ed ha colto le conclusioni minimali desumibili dagli accertamenti esperiti: la delimitazione della materia del contendere che ne risulta vincola – come è ovvio – il giudizio della Commissione alla cognizione delle sole irregolarità formali contestate, tutte inquadrabili nella generale e generica previsione dell’art. 1 del C.G.S. e più specificamente contrarie alle norme regolamentari appresso indicate. Per quanto riguarda queste ultime, nella contestazione il precetto è individuato nell’art. 16 lett. c) del Regolamento della L.N.D. che devolve alla Presidenza del Comitato Regionale (composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati) il compito di deliberare gli impegni di spesa (con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario) e di predisporre il conto economico annuale di previsione nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità. Questa Commissione ha già rilevato che, così come strutturata, la norma obbliga ad un risultato (la deliberazione della spesa e la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo), ma anche al compimento di una serie di attività propedeutiche e preparatorie conformi al Regolamento di amministrazione e contabilità e secondo le modalità ivi prescritte: attività che i destinatari del precetto hanno omesso o compiuto in difformità al modello amministrativo contabile, come è stato accertato dall’Ufficio Indagini e secondo quanto analiticamente contestato con la premessa del capo di deferimento che costituisce parte integrante della incolpazione, configurando essa sia la omissione di esercizio di funzioni proprie che la “culpa in vigilando”: tali condotte censurate si devono ritenere animate dal requisito psicologico della colpa, sufficiente – come è noto – ad integrare il necessario elemento soggettivo dell’illecito. Che in concreto le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità – e quindi l’art. 16 lett. c) del Regolamento della L.N.D. – siano state violate, è stato esaurientemente accertato dagli organi di indagine le cui risultanze sono recepite nell’atto di contestazione ed inoltre, ciò che più conta, non è neppure contestato dai componenti del Consiglio di Presidenza, diversi dal Presidente Centola, che sono stati deferiti e dallo stesso Presidente Centola il quale ha fondato la sua difesa ribadendo di non aver mai distratto fondi e di essere stato costretto ai riscontrati “aggiustamenti” della contabilità in considerazione della realtà socio-economica della Regione ed a causa della esiguità delle risorse; il medesimo ha inoltre imputato il disordine amministrativo e contabile esclusivamente al soggetto delegato per tali incombenze. E’ agevole rilevare, per un verso, la inconferenza di tale linea difensiva e, sotto altro profilo, la sua infondatezza, per nessuna ragione potendo ritenersi il Presidente del Comitato esonerato dai compiti suoi propri di vigilanza. Gli altri componenti deferiti della Presidenza (Cartolano, Greco, Maglia, Maglione, Galizia, Tubito) hanno invece dedotto di non aver mai partecipato alle riunioni di tale organo per l’assorbente ragione che il medesimo non si era mai costituito, epperò tale assunto risulta documentalmente smentito dai verbali acquisiti, relativi alle riunioni del Consiglio: atti dai quali risultano deliberazioni, tutte prese all’unanimità, con la partecipazione dei deferiti e che costoro (o per lo meno coloro che hanno partecipato alla precedente seduta) non hanno contestato né formalmente impugnato, in relazione alla provenienza ed al contenuto, dopo averne preso visione. A proposito del Maglia, è il caso di precisare che la prospettata decadenza dalla carica, è evento irrilevante a fronte della accertata sua partecipazione alle riunioni dell’Organo. Né, a fronte di tali assorbenti risultanze circa la costituzione ed il funzionamento dell’organo, può farsi eccezione per quanto riguarda il Greco, posto che un giudizio assolutorio non potrebbe fondarsi esclusivamente sulle sue lettere di denunzia dell’irregolare funzionamento degli organi direttivi del Comitato. Più circoscritta e (apparentemente) specifica la contestazione rivolta al Rinaldi: aver ricevuto versamenti da parte delle Società in assenza del responsabile amministrativo e, “nella maggior parte dei casi”, senza rilasciare quietanze. Fermo restando che solo la seconda attività (quella omissiva) potrebbe configurare illecito, sta di fatto però che la contestazione si palesa generica e che il riferimento alle relazioni ed ai verbali ispettivi (pag. 4 punto 1 del capo di deferimento) non aggiunge specificità e concretezza all’addebito, precludendo quindi ogni possibilità di difesa (e di dimostrazione in senso contrario) da parte del Rinaldi, il quale – comunque – ha recisamente negato di aver omesso il rilascio delle ricevute. Considerati quindi tali elementi si impone verdetto assolutorio per quanto riguarda il medesimo deferito. Per quanto attiene alla responsabilità dei Revisori dei Conti, devono valere le seguenti considerazioni. Si osserva, in primo luogo, come dall’esame dei verbali delle riunioni dei medesimi emerga solo in alcune l’individuazione dei partecipanti e ciò solo nelle ultime quattro riunioni. Nelle precedenti, al contrario, appare solo la firma del Presidente e del dott. Paciello. Da ciò deriva che si versa in una situazione di assoluta mancanza di prova della partecipazione alle riunioni dei sigg.ri Tortorella, Martulli, Venice, Timpone e Palmieri; né risulta che i medesimi siano stati convocati ed abbiano omesso la partecipazione. Per quanto attiene, invece, ai Presidenti La Penna e De Biasi, nei loro rispettivi anni di competenza, e del Paciello, emerge una loro fattiva partecipazione alle approvazioni dei bilanci esaminati. Infine, diverso discorso va fatto per il Dott. Moltedo, il quale risulta presente solo nella riunione del 18.6.01, nella quale tuttavia non venne presa alcuna decisione, essendosi limitato il Presidente a spiegare al Moltedo medesimo i criteri e i contenuti relativi all'organizzazione dei Revisori. In base a tali emergenze, devono quindi assolversi i revisori Tortorella, Martulli, Venice, Timpone, Palmieri e Moltedo. Invece, è da accertare la commissione degli illeciti imputati al La Penna, al De Biasi ed al Paciello, responsabili della violazione dell’art. 16 prima parte lett. e) del Regolamento della L.N.D. che prescrive ai Revisori il controllo sull’attività economico-finanziaria del Comitato: controllo nella specie omesso o male esercitato. In particolare, il De Biasi deve rispondere anche della illecita ingerenza nella gestione del Comitato, come è dimostrato dalla sua stessa esplicita ammissione. Avuto riguardo alla determinazione delle sanzioni, è da precisare, con riferimento alla richiesta in tal senso della difesa dei deferiti, che non può riconoscersi a loro favore la diminuente prevista dal n. 5 dell’art. 14 del C.G.S., poiché non ne ricorrono i presupposti: in specie non si ravvisa, nel comportamento dei deferiti, alcun contributo idoneo ad attenuare le conseguenze degli illeciti né alcuna collaborazione con gli organi inquirenti e giudicanti per le finalità previste dalla norma; il precedente invocato a riguardo (provvedimento di questa Commissione in C.U. n. 11 del 04.08.2003), non è infatti conferente poiché in quel caso alle violazioni in materia gestionale e contabile si era ovviato con il totale ripianamento dell’ammanco. Sulla base di tali considerazioni, le sanzioni a carico dei deferiti riconosciuti responsabili si determinano nella misura indicata in dispositivo, e, per il Centola, si valuta la preminenza del suo ruolo, la pluralità delle incolpazioni e la reiterazione dei comportamenti e, da ultimo, la condotta processuale, non positivamente apprezzabile in quanto improntata alla evocazione e denuncia di pretesi complotti ai suoi danni. Al contrario, la posizione del Greco – per le ragioni dianzi indicate – merita riconoscimento ai fini della riduzione della sanzione. P.Q.M. ·  assolve i deferiti Rinaldi Pietro, Tortorella Francesco, Martulli Nicola, Venice Vincenzo “rectius” Rocco, Timpone Nicola, Moltedo Sergio e Palmieri Saverio; ·  dichiara la responsabilità dei deferiti Centola Giuseppe, Cartolano Nicola, Greco Giuseppe, Maglia Carlo, Maglione Mario, Galizia Giuseppe, Tubito Gianfranco, La Penna Marco, De Biasi Luciano e Paciello Donato, con le seguenti sanzioni: un anno e sei mesi di inibizione per Centola, tre mesi di inibizione per Cartolano, ammonizione per Greco, due mesi di inibizione per Maglie, un mese di inibizione per Maglione, Galizia e Tubito, sei mesi di inibizione per La Penna, un anno di inibizione per De Biasi, due mesi di inibizione per Paciello.
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