Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 31/01/02 n. 32/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FROSINONE – FOGGIA DEL 26 GENNAIO 2002 (GIRONE “F”)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 31/01/02 n. 32/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FROSINONE – FOGGIA DEL 26 GENNAIO 2002 (GIRONE “F”) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - rilevato che alla gara in oggetto, ha preso parte in violazione dell’art. 17 n. 3 (ex art. 12) del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore BUFALO Stefano della società Foggia in stato di squalifica, come da decisione riportata nel Com. Uff. n. 24/TB del 3.1.2002; - ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 n. 5 (ex art. 7) del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto inoltre che (come anche inequivocabilmente emerge da numerose pronunce della C.A.F.) il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare ad incontri ufficiali fino a che non risultino scontate le sanzioni inflittegli. - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere alla società Foggia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in favore della società Frosinone.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it