Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DANIELE VANTAGGIATO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Catanzaro-Foggia del 14.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DANIELE VANTAGGIATO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Catanzaro-Foggia del 14.4.2002) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare effettive il calciatore Daniele Vantaggiato (Foggia Calcio) "per atto di particolare violenza". Per ottenere una riduzione della sanzione ha interposto reclamo la società la quale, ammesso che l'episodio è avvenuto a gioco fermo, ha cercato di minimizzare la portata del fatto sostenendo che una manata non può essere considerata una manifestazione di particolare violenza non desumibile peraltro dalle conseguenze provocate dato che si ignoravano le condizioni dentali del colpito. Rileva la Commissione cha dal rapporto dall'arbitro risulta che "al 23° del II° tempo il n. 11 sig. Vantaggiato D. (Foggia)" fu espulso "perchè, a gioco fermo, colpiva il diretto avversario con una manata al volto; il colpo inferto provocava la rottura netta del dente al calciatore Minadeo il quale sanguinante necessitava di cure mediche, dopo di che riprendeva regolarmente a giocare". Ne consegue che l’atto compiuto dal Vantaggiato è stato commesso a gioco fermo e la sua particolare violenza è dimostrata dalla copiosa fuoriuscita di sangue subita dal calciatore avversario, dalla rottura di un dente e dalle cure mediche alle quali si è dovuto sottoporre per riprendere il gioco, senza che possano influire sulla valutazione dei fatti le condizioni dell’apparato dentale del colpito. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Vantaggiato è proporzionata all'infrazione disciplinare dallo stesso compiuta, e, pertanto, il reclamo non può essere accolto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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