Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Martina-Acireale del 14.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. MARTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Martina-Acireale del 14.4.2002) Il calciatore Antonino Cardinale è stato squalificato per due gare per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo nel corso della gara Martina-Acireale del 14.4.2002. Ha presentato reclamo, per chiedere la riduzione della squalifica, la società di appartenenza, l’A.C. Martina, sostenendo che il suo tesserato non aveva colpito l’avversario, bensì il pallone, indebitamente trattenuto tra fianco e braccio da un avversario, al fine di poter battere la punizione assegnata dal direttore di gara; precisava che il proprio tesserato dava le spalle all’assistente distante 30-35 metri, e quindi quest’ultimo non si era trovato in condizioni di valutare l’effettivo andamento dell’episodio, tanto che non aveva potuto nemmeno annotare il numero di maglia del calciatore dell’Acireale che, vistosi sfuggire il pallone, aveva simulato dolore ad un fianco e si era buttato per terra. I motivi posti a sostegno del reclamo, illustrati anche nel corso dell’odierna riunione, non possono esser accolti, perché dalla mancata identificazione del calciatore colpito non si può ricavare un difetto di percezione da parte dell’assistente, peraltro quest’ultimo, essendo fermo il gioco, non era certo occupato a seguire una qualche azione e nemmeno distratto al punto da non rendersi conto della reale situazione né può ipotizzarsi un suo errore di apprezzamento per la distanza in cui si trovava rispetto ai due atleti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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