Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 3.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 1°.5.2002 DELL’ALLENATORE FABRIZIO TAZZIOLI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Rondinella-Poggibonsi del 13.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 3.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A
TUTTO IL 1°.5.2002 DELL’ALLENATORE FABRIZIO TAZZIOLI (Delibera
G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Rondinella-Poggibonsi del
13.4.2002)
Con ricorso, presentato nei termini di regolamento, la Poggibonsi
Valdelsa, proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, con le
quali: a) veniva applicata l’ammenda di tremila euro alla detta società perché
“propri sostenitori in campo avverso rivolgevano offese nei confronti di un
calciatore locale e ripetute grida ingiuriose e di minaccia verso gli ufficiali di
gara, contemporaneamente lanciando monete e bottigliette, senza colpire;
anche nel secondo tempo, in particolare contro una assistente, erano urlate
espressioni offensive e di minaccia; per lancio in campo senza colpire di un
ombrello e di un seggiolino divelto dalla sua sede (obbligo risarcimento
danni).”;
b) veniva squalificato a tutto il 1° maggio 2002 l’allenatore Fabrizio Tazzioli
“per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara durante l’incontro”.
Nel ricorso, la società Poggibonsi Valdelsa contesta sostanzialmente i
fatti posti dal Giudice Sportivo a base delle sue decisioni, da un lato
asserendo che il comportamento dei propri tifosi non era stato né ingiurioso
né minaccioso; dall’altro, deducendo che il Tazzioli non aveva offeso gli
ufficiali di gara e probabilmente le sue parole erano state fraintese.
Osserva la Commissione che il ricorso non può essere accolto perché
le difese in esso contenute trovano insormontabile ostacolo nel rapporto
dell’arbitro e in quello dell’assistente Sig. Luporini, nei quali i fatti presi dal
Giudice Sportivo a base delle sue decisioni trovano piena conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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