Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA CATANIA-PESCARA PLAY-OFF DEL 26.5.2002 (Com. Uff.n. 225/C del 27.5.2002 – gara Catania-Pescara Play-off del 26.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA CATANIA-PESCARA PLAY-OFF DEL 26.5.2002 (Com. Uff.n. 225/C del 27.5.2002 - gara Catania-Pescara Play-off del 26.5.2002) Nel suindicato Comunicato Ufficiale, emesso dal Giudice Sportivo, è pubblicato il risultato della gara di ritorno Catania-Pescara nei Play-off della Serie C/1, Girone B, disputata il 26.5.2002 e conclusasi per 1-0 a favore della Calcio Catania. Avverso tale risultato, in quanto reso ufficiale dal Giudice Sportivo, la Pescara Calcio ha inteso proporre reclamo, pervenuto presso questa Commissione in data 29.5.2002, denunciando un errore arbitrale e chiedendo la ripetizione dell’incontro, previa sospensione delle gare di play-off del menzionato girone. Ha controdedotto la Calcio Catania, eccependo l’inammissibilità del proposto reclamo. All’odierna riunione è intervenuto il difensore della società reclamante, che ha insistito nell’impugnazione, illustrandone le motivazioni ed insistendo per l’accoglimento. La Commissione ritiene di esaminare preliminarmente la dedotta eccezione di inammissibilità. In proposito la Commissione si richiama alla delibera assunta dal Presidente Federale in data 6.5.2002 e pubblicata in pari data nel Comunicato Ufficiale n. 155/2002. Con tale delibera il Presidente Federale – valendosi della facoltà prevista dall’art. 29, comma 11 C.G.S. – ha abbreviato i termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva nella fase dei Playoff e Play-out dei Campionati di Serie C 2001/2002. E, in particolare, è stato stabilito che eventuali reclami alla Commissione Disciplinare debbano pervenire “entro le ore 13 del giorno successivo alla pubblicazione del “Comunicato Ufficiale, recante i provvedimenti del Giudice Sportivo” (cfr. lettera (d)). Pertanto, poiché l’impugnato Comunicato Ufficiale è stato pubblicato il 27 maggio u.s., nella fattispecie il relativo termine di reclamo scadeva alle ore 13 del 28 maggio u.s.. Orbene, la Commissione osserva che il reclamo proposto dalla Pescara Calcio è pervenuto il giorno 29 maggio u.s., ossia il giorno successivo a quello di scadenza. In conseguenza il reclamo stesso risulta tardivamente proposto ed è, quindi, inammissibile con preclusione d’ogni suo esame (cfr. art. 29, commi 5 e 9 C.G.S.). Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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