Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CIRO DE CESARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 – gara Triestina-Spezia Playoff del 19.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CIRO DE CESARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 - gara Triestina-Spezia Playoff del 19.5.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore dello Spezia Ciro De Cesare "perchè al termine della gara spingeva un addetto federale e attraverso la rete lanciava sputi contro piccoli tifosi locali (r.Uff.lnd.). Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, sostenendo che il De Cesare sarebbe del tutto estraneo all'accadimento contestatogli e chiedendo in principalità la revoca della squalifica e in subordine la riduzione della stessa ritenuta comunque eccessiva. Alla riunione odierna nessuno è comparso. Ritiene la Commissione che la statuizione del primo giudice meriti conferma, non consentendo le risultanze degli atti ufficiali una diversa pronuncia. Dal rapporto dell'Ufficio Indagini, la cui valenza probatoria è pari a quella dei referti di gara, risulta che a fine partita, al momento della uscita dal campo, il numero 5 dello Spezia Ciro De Cesare ha spinto il collaboratore estensore del rapporto e ha poi lanciato sputi attraverso la rete ad alcuni piccoli tifosi della Triestina. La chiarezza del ragguaglio ufficiale rende inutile la richiesta di un supplemento e consente una pronuncia di reiezione del gravame con l'addebito della tassa, apparendo la sanzione comminata dal Giudice Sportivo del tutto adeguata alla gravità della condotta del tesserato, da definire antisportiva e socialmente biasimabile. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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