Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARRARESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 – gara Arezzo-Carrarese Play-out del 19.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/06/02 n. 240/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CARRARESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 - gara Arezzo-Carrarese Play-out del 19.5.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali della gara Arezzo-Carrarese del 19.5.2002, ha inflitto alla società Carrarese l'ammenda di 2.000,00 euro per le intemperanze dei suoi sostenitori in campo avverso, consistite nella esposizione di uno striscione offensivo nei confronti della squadra avversaria e nel lancio di fumogeni e bengala. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Carrarese per ottenere una congrua riduzione dell'ammenda, ritenuta eccessiva specie se comparata a quella inflitta all'Arezzo, i cui sostenitori avrebbero per tutto l'arco della gara scagliato petardi e bottiglie all'indirizzo del proprio portiere. A sostegno del gravame ha dedotto, quanto alla esposizione dello striscione, la carenza di prova che l'offesa in esso contenuta, da valutare quale semplice canzonatura, fosse rivolto alla squadra avversaria e non piuttosto ai tesserati della Carrarese, da molti mesi contestati, e, quanto al lancio di fumogeni e bengala, che tali ordigni, lanciati in campo per fare del folclore sportivo, non avrebbero comunque prodotto danno a persone o cose. Alla riunione odierna nessuno è comparso per la società. Pare alla Commissione che la richiesta della reclamante possa essere accolta. Le intemperanze della tifoseria carrarese, pur meritando riprovazione, non sembrano attingere vertici di particolare gravità, non potendosi negare nè l'intento canzonatorio dello striscione esposto nè lo scopo di esultanza che ha originato il lancio dei fumogeni e bengala senza produrre danni. Rivalutati globalmente i comportamenti dei sostenitori della Carrarese, si ritiene che la sanzione possa essere ridotta a 1.000,00 euro, tenendo anche conto del fatto che si è trattato di intemperanze in campo avverso ove sono molto scarse le possibilità per la società ospitata di controllare e prevenire comportamenti antisportivi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo a 1.000,00 euro l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo. La tassa va restituita.
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