Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 08/05/02 n. 200/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MAURIZIO NASSI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Fermana-Avellino del 14.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 08/05/02 n. 200/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MAURIZIO NASSI (FERMANA CALCIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n.
182/C del 17.4.2002 - gara Fermana-Avellino del 14.4.2002)
Il calciatore Maurizio Nassi ha proposto impugnazione avverso il
provvedimento di squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo per fatti occorsi in
occasione dell’incontro Fermana-Avellino del 14.4.2002.
I motivi a sostegno del ricorso, discussi e ribaditi anche oralmente in
sede di riunione della Commissione alla quale è intervenuto personalmente il
calciatore e il suo difensore sono inaccoglibili.
Il fatto storico è ammesso dal ricorrente il quale da una parte ha
addebitato la gomitata allo stato di nervosismo e delusione per il risultato
dell’incontro e dall’altra ha indicato quale destinatario delle frasi pronunciate
un calciatore piuttosto che l’arbitro.
Il contenuto inequivocabile al “fischio arbitrale” e la distanza brevissima
che divideva il ricorrente dall’arbitro non può, alla luce del rapporto del
direttore di gara, lasciare dubbi sui fatti così come riportati dall’arbitro e sulla
pretestuosità del ricorso.
Che viene pertanto rigettato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa versata va incamerata.
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