Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 08/05/02 n. 200/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MAURIZIO NASSI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Fermana-Avellino del 14.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 08/05/02 n. 200/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MAURIZIO NASSI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Fermana-Avellino del 14.4.2002) Il calciatore Maurizio Nassi ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo per fatti occorsi in occasione dell’incontro Fermana-Avellino del 14.4.2002. I motivi a sostegno del ricorso, discussi e ribaditi anche oralmente in sede di riunione della Commissione alla quale è intervenuto personalmente il calciatore e il suo difensore sono inaccoglibili. Il fatto storico è ammesso dal ricorrente il quale da una parte ha addebitato la gomitata allo stato di nervosismo e delusione per il risultato dell’incontro e dall’altra ha indicato quale destinatario delle frasi pronunciate un calciatore piuttosto che l’arbitro. Il contenuto inequivocabile al “fischio arbitrale” e la distanza brevissima che divideva il ricorrente dall’arbitro non può, alla luce del rapporto del direttore di gara, lasciare dubbi sui fatti così come riportati dall’arbitro e sulla pretestuosità del ricorso. Che viene pertanto rigettato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa versata va incamerata.
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