Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO BORDIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 225/C del 27.5.2002 – gara Spezia-Triestina Playoff del 26.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO BORDIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 225/C del 27.5.2002 - gara Spezia-Triestina Playoff del 26.5.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore dello Spezia Roberto Bordin "per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara". Contro tale pronuncia ha proposto reclamo la società, deducendo a sostegno del gravame che il tenore letterale della parole addebitate al calciatore indurrebbero ad escludere ogni intento ingiurioso o minaccioso all'indirizzo dell'arbitro, per cui ha invocato in principalità la revoca e in ipotesi subordinata la riduzione della squalifica. Alla riunione odierna è comparso il difensore della società che ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Ritiene la Commissione che il reclamo sia fondato e meriti, quindi, accoglimento. Dal referto di gara risulta che al termine della partita il calciatore di che trattasi si è avvicinato all'arbitro e urlando gli ha detto: "è colpa tua; non ci hai dato un altro rigore; anche col Livorno hai fatto così; torna a Cesena; non hai visto niente oggi". Il ragguaglio ufficiale milita a favore dell'assunto difensivo, dato che non è riscontrabile nelle frasi pronunciate dal Bordin intenti ingiuriosi o di minaccia, bensì una protesta irriguardosa per l'atteggiamento adirato e l’elevato tono della voce. Derubricando l'addebito di "comportamento offensivo" formulato dal primo giudice nel meno grave addebito di "condotta irriguardosa", si può accogliere la tesi difensiva subordinata, riducendo ad una sola gara la squalifica del Bordin. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo ad una gara la squalifica inflitta al calciatore Roberto Bordin dello Spezia Calcio 1906. La tassa va restituita.
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