Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MARCO PISANO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Sora-Taranto del 28.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' TARANTO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MARCO PISANO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 - gara Sora-Taranto del 28.4.2002) Sulla scorta degli atti ufficiali della gara Sora-Taranto, disputata in Sora il 28.4.2002, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore del Taranto Marco Pisano "per atto di particolare violenza, perchè in azione di gioco, disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con una forte gomitata al viso che gli provocava abbondante fuoriuscita di sangue". Sempre in relazione alla medesima gara, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Taranto la ammenda di 2.000,00 euro per le intemperanze compiute dai suoi tifosi in campo avverso, consistite in particolare nel lancio di un petardo e di fumogeni senza colpire. Contro tali delibere hanno proposto unico reclamo il calciatore e la società invocando una riduzione delle sanzioni. A sostegno del gravame il calciatore ha sostenuto che l'episodio antiregolamentare sarebbe avvenuto durante l'azione di gioco, essendo egli proteso al recupero del pallone, e che tale infrazione sarebbe solitamente sanzionata con un solo turno di squalifica. La società, in merito alla ammenda ritenuta particolarmente afflittiva, ha sostenuto che le intemperanze della propria tifoseria non avrebbero in alcun modo pregiudicato il regolare svolgimento della gara. Alla riunione odierna il difensore ha insistito per l'accoglimento dei reclami, ribadendone le motivazioni. Ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto limitatamente alla posizione del calciatore, dovendosi invece confermare la sanzione pecuniaria irrogata alla società. Quanto al reclamo del calciatore, dal referto di gara e dal supplemento si rileva che al 46° del secondo tempo in azione di gioco, il Pisano, disinteressandosi del pallone, ha colpito volontariamente l'avversario con una gomitata al viso, che gli ha causato un'abbondante emorragia nasale per la quale è stato medicato, riprendendo poi regolarmente il gioco. Pare alla Commissione che non si possa condividere la qualificazione di "atto di particolare violenza" formulato dal Giudice Sportivo nell'irrogare quattro giornate di squalifica, minimo edittale previsto per tale fattispecie dall'art. 14 co.1° lett.F del Codice di Giustizia Sportiva. Il dissenso della Commissione è motivato dal fatto che non è ipotizzabile la "particolare violenza" tutta volta che il calciatore colpito possa riprendere regolarmente il gioco, evidenziando in tal modo come l'atto di violenza non abbia provocato alcuna menomazione apprezzabile. Esclusa la fattispecie ritenuta dal primo giudice, la squalifica del Pisano può essere ridotta a sole due gare. Quanto al reclamo della società, dagli atti ufficiali emerge che i tifosi del Taranto hanno lanciato prima dell'inizio della gara un petardo di notevole potenza e numerosi fumogeni senza colpire, ripetendo simili lanci all'inizio del secondo tempo; emerge anche che un gruppo di sostenitori, collocatosi a cavallo della rete, ha causato un breve ritardo sull'orario di inizio, e che al termine dell'incontro un altro gruppo di tifosi si è portato sul terreno di gioco con l'intenzione di esultare. Pur tenendo conto del fatto che si tratta di intemperanze in campo avverso ove la possibilità di prevenzione e controllo da parte della società è quasi nulla, è da ritenere che la pericolosità degli ordigni scagliati in campo possa appieno giustificare l'entità della ammenda irrogata dal primo giudice. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Marco Pisano del Taranto e confermando nel resto la delibera impugnata. La tassa va restituita.
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