Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MIRCO GASPARETTO (VARESE F.C.) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Varese-Triestina del 28.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MIRCO GASPARETTO (VARESE F.C.) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 - gara Varese-Triestina del 28.4.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Mirco Gasparetto del Varese "per atto di particolare violenza, consistito in un violento pugno al viso di un avversario, che doveva essere sottoposto a cure mediche, essendosi verificato il fatto mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo (r.AA)". Contro tale delibera ha proposto reclamo il calciatore per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che nel tentativo di divincolarsi avrebbe involontariamente colpito con una manata al volto il suo antagonista, senza peraltro cagionargli gravi conseguenze, come sarebbe provato dal fatto che il colpito ha ripreso regolarmente il gioco. All'odierna riunione, è comparso il tesserato assistito dal suo difensore: entrambi hanno insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Dal referto di gara dell'assistente arbitrale risulta che al 34° del primo tempo il Gasparetto da terra dopo un contrasto con l'avversario, con la palla non più a distanza di gioco, ha colpito con un violento pugno sul viso l'antagonista, che, costretto ad uscire in barella, è poi rientrato dopo le cure mediche, riprendendo regolarmente il gioco. Il primo giudice ha giustificato la pesante sanzione irrogata al Pisano ipotizzando l'atto di particolare violenza per il quale l'art.14 co.1° lett.F del Codice di Giustizia Sportiva prevede il minimo edittale di quattro giornate di squalifica. Ritiene però la Commissione che nella fattispecie si debba escludere l'ipotesi della "particolare violenza", posto che nel caso in esame il calciatore colpito è stato in grado di riprendere il gioco, evidenziando in tal modo come l'atto di violenza non abbia provocato alcuna menomazione apprezzabile. Ciò posto, la squalifica può essere ridotta a due gare. La tassa non va addebitata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Mirco Gasparetto del Varese. La tassa va restituita.
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