Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 6.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Nocerina-Catania del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 6.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Nocerina-Catania del 30.3.2002) Sulla scorta degli atti ufficiali della gara Nocerina-Catania disputata il 30.3.2002, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha inflitto alla Nocerina l'ammenda di 6.000,00 euro per le intemperanze commesse dai sostenitori campani, consistite nel lancio di accendini di monete e di una bottiglia d'acqua senza colpire, nella esplosione di petardi di notevole potenza e nel lancio verso il settore della opposta tifoseria di un razzo, che ha sfiorato gli agenti della forza pubblica, nonchè, infine nel lancio, al termine dell'incontro, all'indirizzo dei tesserati e della terna arbitrale di pietrisco e di bottigliette di plastica senza colpire. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società campana al fine di ottenere la riduzione dell'ammenda ritenuta troppo penalizzante. A sostegno del gravame ha dedotto, quanto ai lanci di corpi contundenti, che gli stessi non avrebbero causato alcun danno a persone e cose, quanto ai petardi, che tali oggetti pirici sarebbero stati scagliati sul campo per destinazione, e quindi distante dal settore occupato dalla opposta tifoseria, e infine, quanto al razzo, che del pari non avrebbe prodotto alcun danno, che lo stesso sarebbe stato lanciato in segno di giubilo. All'odierna riunione, la società Nocerina ha insistito per l'accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. All'esito del procedimento ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto. Dal testo della stessa delibera emerge che effettivamente dai lanci di oggetti contundenti di varia natura e di petardi non è derivato alcun danno alle persone, per cui resta da valutare se la pesante sanzione pecuniaria possa essere giustificata dal lancio del razzo che ha sfiorato gli agenti della forza pubblica. Al riguardo dal rapporto del Commissario di Campo, parificato sul piano probatorio ai referti della terna, si evince che il suddetto lancio si è verificato in occasione della segnatura della rete ad opera della compagine locale, per cui si deve ritenere che il gesto, della cui pericolosità non si intende dubitare, sia scaturito in un momento di giubilo e non con intendimenti offensivi, il che consente di operare una congrua decurtazione dell'ammenda di 6.000,00 euro irrogata dal primo giudice. Sanzione congrua, a giudizio della Commissione, è l'ammenda di 4.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo da 6.000,00 euro a 4.000,00 euro. La tassa va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it