Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 217/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO MANNI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 198/C del 7.5.2002 – gara Chieti-Benevento del 5.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 217/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO MANNI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 198/C del 7.5.2002 - gara Chieti-Benevento del 5.5.2002) Avverso la squalifica per due giornate inflitte al calciatore Alessandro Manni per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale, la società Sporting Benevento ha presentato reclamo a questa Commissione Disciplinare in data 11 Maggio 2002. Le motivazioni, in sintesi, fanno riferimento unicamente ad un clima nervoso ed offensivo tenuto dal pubblico nei confronti del calciatore che, sotto un asserito stato di tensione avrebbe replicato verso il pubblico stesso ma non nei confronti dell’assistente arbitrale; si sottolinea infine un chiarimento avuto a fine gara con lo stesso arbitro ed i buoni precedenti disciplinari del calciatore. Il reclamo si conclude con la richiesta di annullamento e in subordine di riduzione della squalifica. In merito, la Commissione osserva che quanto asserito nel reclamo non ha effettiva rilevanza con la mancanza del calciatore, specifica e circostanziata, né se ne trova riscontro alcuno nel referto arbitrale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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