Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 219/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA GARA NOCERINABENEVENTO PLAY-OUT DEL 19.5.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 – gara Nocerina-Benevento Play-out del 19.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 219/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA GARA NOCERINABENEVENTO PLAY-OUT DEL 19.5.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 214/C del 20.5.2002 - gara Nocerina-Benevento Play-out del 19.5.2002) La gara Nocerina – Benevento disputata il 19 maggio c.a. per i Play-out veniva sospesa definitivamente al 34° del secondo tempo (ore 19.08) per impraticabilità del terreno di gioco a causa delle condizioni atmosferiche. La società ospitata presentava rituale riserva scritta, e il Giudice Sportivo dichiarava inammissibile il reclamo (e sanzionava con una ammenda il comportamento tenuto dai sostenitori della Nocerina) Il Presidente del Benevento presentava reclamo avverso la menzionata delibera nel capo che attiene alle doglianze in ordine alla sospensione della partita; controreplicava la Nocerina e all’odierna riunione le parti interessate hanno insistito l’una sull’accoglimento del reclamo con l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l’altra, preliminarmente per l’inammissibilità del reclamo e nel merito per la conferma della delibera impugnata. Quanto all’eccezione preliminare avanzata nell’interesse della Nocerina, ritiene la Commissione che la delibera del Giudice Sportivo sia stata validamente reclamata, trattandosi di inammissibilità che attiene al merito della questione e che non rientra nei casi tipizzati dall’art. 29 C.G.S. Nel merito i fatti sono efficacemente riassunti nella impugnata delibera, che qui si intende richiamata e la censura della reclamante concerne “la condotta non collaborativa e addirittura ostruzionistica della Nocerina tenuta invece ad assicurare tutto quanto necessario per l’effettivo svolgimento della gara ai sensi dell’accordo sottoscritto il 19.5.2002” All’evidenza la società non contesta tanto il giudizio dell’arbitro, quanto il fatto che alla sospensione della gara si è giunti perché i dirigenti della Nocerina non avevano ottemperato all’obbilgo e alle sollecitazioni del direttore di gara di impiegare uomini e strumenti idonei ad eliminare dal terreno di gioco l’acqua che vi si era accumulata. In altre parole, il reclamo inoltrato dal Giudice Sportivo riposa sull’art. 12 C.G.S. che prevede la punizione sportiva della perdita della gara per la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o, come nella fattispecie, ne abbiano impedito la regolare effettuazione. Nel suo dettagliato rapporto l’arbitro precisa di avere chiesto di eliminare almeno le due pozze d’acqua formatesi davanti alle due porte e che dal dirigente accompagnatore della Nocerina gli era stato risposto che i dipendenti del Comune erano già fuori servizio e non erano più presenti; aggiunge che, a seguito delle sue insistenze, gli era stata “comunicata l’intenzione di provvedere in qualche modo a pulire almeno le due aree di porta”. Dopo circa venti minuti, si legge ancora nel rapporto, le condizioni del campo non erano migliorate e nelle aree di porta vi erano ancora le due grandi pozze; dopo una ulteriore attesa, alle 19,08 l’arbitro verificava che “la pioggia era un pò calata, ma il terreno di gioco, specialmente sulle fasce, presentava pozze e veri laghetti con acqua stagnante”, mentre sempre colme d’acqua erano le già citate pozze. Osserva la Commissione che, fermi i principi dei diritti enunciati dal primo giudice, difetta del tutto la prova che un diverso comportamento dei dirigenti della Nocerina avrebbe consentito la prosecuzione della gara; e anzi, vi è prova – secondo quanto si legge nella relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagine – che anche il risanamento delle due aree di porta non avrebbe cambiato di molto la situazione venutasi a creare a causa di un temporale abbattutosi su Nocera in un giorno di maggio, i cui effetti sul terreno spettano alla esclusiva valutazione del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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