Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 25/05/02 n. 222/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 198/C del 7.5.2002 – gara L’Aquila-Fermana del 5.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 25/05/02 n. 222/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FERMANA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 198/C del 7.5.2002 - gara L’Aquila-Fermana del 5.5.2002) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto alla Fermana Calcio l’ammenda di euro 1.000,00 per aver cagionato ritardo per circa dieci minuti sull’ora d’inizio della gara. Per conseguire l’annullamento della sanzione la Fermana ha proposto reclamo sostenendo che i propri calciatori indossarono fin dall’inizio la divisa ufficiale della società e si dimostrarono pronti fin dalle 15.50 per il riconoscimento che poi fu invece eseguito 7 minuti più tardi. Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce di avere iniziato la partita con 10 minuti di ritardo perché la Fermana ha cambiato maglia ai propri calciatori all’ultimo momento senza avvisare e per attendere la fine della festa pirotecnica organizzata dai tifosi locali per la conseguita salvezza. Nel supplemento chiesto ed acquisito in questa sede ha poi precisato che in effetti il ritardo fu causato in pari misura dai due concomitanti fatti sopra precisati e che la maglia esibita per la prima volta era di colore blu con i bordi gialli mentre quella poi indossata all’ingresso in campo era gialla. La tesi della reclamante è dunque smentita dagli atti ufficiali. Tuttavia il reclamo può essere parzialmente accolto in punto di entità della sanzione in considerazione del fatto che il ritardo fu causato anche da eventi estranei al comportamento della Fermana. Per questi motivi, La Commissione d e l i b e r a omissis ... delibera di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo a 500,00 euro. La tassa va restituita.
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