Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.500,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 – gara Fidelis Andria-Tricase del 7.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.500,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 - gara Fidelis Andria-Tricase del 7.4.2002) La società Fidelis Andria ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 10.500,00 euro “perché in più occasioni venivano rivolti cori e grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite”. La reclamante evidenzia un contrasto tra il rapporto dell’arbitro, che parla di cori ripetuti in varie occasioni, e la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che riferisce di cori intonati “in occasione della rete segnata dal calciatore del Tricase, Kamadou”; rileva, inoltre, che il comportamento sanzionato è stato posto in essere da pochi tifosi che occupavano una zona della tribuna “dove tradizionalmente si colloca una esigua minoranza del pubblico andriese che da tempo è in aperto contrasto con la dirigente della società”; conclude, infine, con richiesta di annullamento di riduzione dell’ammenda. Osserva la Commissione che è comunque provato che dei cori sono stati intonati e che gli stessi hanno la caratteristica della discriminazione razziale, perché ad un calciatore di colore è stato rivolto il grido ”bu…..bu…”, che è espressione tipica rivolta, negli stadi, solo ad atleti d colore, con non troppo nascoste allusioni a foreste ed animali. Avuto riguardo all’entità della sanzione deliberata dal Giudice Sportivo e al minimo edittale previsto dall’art. 10 C.G.S. (10.329,00 euro), irrilevante è il ritenuto contrasto tra i due atti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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