Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 08/05/02 n. 200/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Sant’Anastasia-Paternò del 14.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 08/05/02 n. 200/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 10.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del
17.4.2002 - gara Sant’Anastasia-Paternò del 14.4.2002)
La società A.C. Sant’Anastasia ha preannunciato reclamo avverso la
ammenda di euro 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo.
Successivamente la società suddetta con fax del 3.5.2002 ha
rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex
art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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