Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PATERNO’ CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.12.2002 DEL DIRIGENTE MAURIZIO LO BUE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 – gara Paternò-Giugliano Play-off del 26.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. PATERNO’ CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.12.2002 DEL DIRIGENTE MAURIZIO LO BUE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 - gara Paternò-Giugliano Play-off del 26.5.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto al presidente della A.S. Paternò Calcio, Maurizio Lo Bue, la inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. sino a tutto il 31.12.2002, adottando la seguente motivazione: "per aver cercato di colpire con un pugno un calciatore della squadra ospite intento ad una rimessa laterale; alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di nuovo di aggredire lo stesso calciatore e dovevano intervenire i componenti della propria panchina ed agenti di polizia per allontanarlo dal terreno di gioco, mentre continuava a divincolarsi con persistenti intenzioni aggressive nei confronti di calciatori ospiti contro i quali urlava volgari espressioni offensive ( espulso)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, contestando in toto l'addebito rivoltogli dal Giudice Sportivo e chiedendo in tesi la revoca e in ipotesi la riduzione della inibizione. Ha dedotto al riguardo che sarebbe intervenuto con l'unico intento di bloccare, afferrandolo alle spalle e allontanandolo, il calciatore della squadra avversaria che allo scopo di recuperare con estrema sollecitudine la palla terminata sotto la propria panchina avrebbe colpito l'addetto stampa con uno schiaffo e un altro dirigente con un calcio, provocando un parapiglia; ha, quindi, sostenuto che dopo il provvedimento di espulsione non avrebbe posto in essere un nuovo tentativo di aggressione verso il detto calciatore, ma avrebbe solo operato per evitare i colpi che esponenti della forza pubblica inspiegabilmente gli stavano infliggendo; ha poi sostenuto che non avrebbe detto le frasi volgari addebitategli dal direttore di gara e che quanto detto nel frangente fosse indirizzato non agli avversari, ma alle forze dell'ordine. Alla riunione odierna nessuno è comparso. Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto in quanto tenta di accreditare una versione del fatto che è decisamente smentita dalle risultanze ufficiali. Dal referto di gara risulta che al 47° del secondo tempo l'arbitro ha allontanato dal campo il presidente del Paternò Lo Bue, in quanto lo stesso ha tentato di colpire con un pugno al viso un calciatore dell'altra squadra, avvicinatosi alla panchina del Paternò per raccoglie la palla al fine di effettuare una rimessa laterale; risulta ancora che, espulso, il Lo Bue ha dato in escandescenze, cercando nuovamente e a più riprese di colpire il calciatore avversario e che solamente, grazie all'intervento di alcuni componenti della panchina, nonchè di alcuni agenti di polizia, è stato possibile portare fuori dal terreno di gioco il presidente Lo Bue, il quale ha tentato di divincolarsi urlando all'indirizzo degli avversari parole offensive quali "bastardi" ed altre volgari ingiurie. Alla stregua di tali emergenze, nonché di quelle dell’esauriente e dettagliato supplemento al referto, si deve con certezza escludere che il calciatore avversario avesse compiuto atti di violenza all'indirizzo di due dirigenti del Paternò e che il presidente Lo Bue sia intervenuto per assumere la veste di paciere, afferrando il suddetto alle spalle e allontanandolo; si deve altresì escludere con certezza che il successivo comportamento dal medesimo tenuto fosse finalizzato a neutralizzare i colpi infertigli dalle forze dell'ordine, colpi che il supplemento esclude in modo deciso, precisando come gli agenti si siano limitati a contenere la reazione del tesserato e ad allontanarlo dal campo. Ritiene la Commissione che il grave comportamento del presidente Lo Bue sia stato giustamente sanzionato con l'interdizione sino a tutto il 31.12.2002 e che non siano emersi elementi idonei ad attenuarne la portata, per cui non è possibile operare alcuna decurtazione sulla entità della pena irrogata. Si impone, quindi, la reiezione del gravame con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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