Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EDDY MENGO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 – gara Igea Virtus-Foggia Play-off del 26.5.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EDDY MENGO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 - gara Igea Virtus-Foggia Play-off del 26.5.2002) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore del Foggia Eddy Mengo “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame, ha dedotto che il calciatore, a risultato acquisito dal Foggia, non avrebbe avuto alcun motivo per colpire con una testata il suo avversario, per cui l’atto di violenza si potrebbe spiegare soltanto ipotizzando una provocazione operata con mestiere dall’antagonista. Alla riunione odierna è comparso il difensore della società il quale ha insistito nei motivi del reclamo ribadendone le motivazioni ed offrendo in visione il filmato televisivo. Il reclamo non può essere accolto. Preliminarmente rileva la Commissione che la fattispecie non autorizza la visione del filmato, ai sensi dell’art.31 a4 del C.G.S., in quanto non ricorre l’ipotesi della estraneità del calciatore all’episodio antiregolamentare, non contestandosi da parte della ricorrente che vi sia stato il contatto fisico violento. Dal referto di gara e dal supplemento confermativo risulta che al 41° del secondo tempo, con il Foggia in vantaggio per 4 a 1, il Mengo, a gioco fermo, ha colpito l’avversario con una testata al volto, senza peraltro procurargli danno fisico. La reclamante ha sostenuto che, in assenza di qualsiasi movente attinente al gioco, si dovrebbe ritenere che il calciatore foggiano abbia agito con violenza perchè provocato abilmente dall’antagonista, ma tale prospettazione si traduce con tutta evidenza in una mera ipotesi priva di riscontro negli atti ufficiali, per cui, non essendo provata la attenuante della provocazione, non è possibile operare la invocata riduzione della squalifica. Si impone, quindi, la reiezione del gravame e l'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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