Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 249/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PATERNO’-FOGGIA PLAY-OFF DEL 9.6.2002 (Com. Uff.n. 246/C del 10.6.2002 – gara Paternò-Foggia Play-off del 9.6.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 249/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PATERNO’-FOGGIA PLAY-OFF DEL 9.6.2002 (Com. Uff.n. 246/C del 10.6.2002 - gara Paternò-Foggia Play-off del 9.6.2002) La società Foggia ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha respinto il suo reclamo rivolto ad ottenere che la gara Paternò- Foggia del 9 giugno 2002 (play-off) venisse definita con la sanzione della punizione sportiva per violazione dell’art. 117 delle N.O.I.F.. All’odierna riunione le parti interessate hanno illustrato i motivi posti a sostegno, rispettivamente, dell’accoglimento e del rigetto del presente reclamo. Pacifici sono i seguenti dati di fatto: il calciatore Pietro Clemente, tesserato dalla società Paternò in data 8 agosto 2001, è stato ceduto in prestito al Gela in data 8 gennaio 2002; con provvedimento del Collegio Arbitrale del 10.5.2002 tale secondo contratto è stato dichiarato risolto per orosità; ai sensi dell’art. 17 Accordo Collettivo, la risoluzione del contratto ha determinato il ripristino dell’originario rapporto tra la società cedente ed il calciatore, risultando adempiuta la condizione dell’integrale pagamento delle competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate. Nella sostanza, alla quale si fa subito riferimento stante la veloce cadenza temporale degli adempimenti imposti in questa fase a Commissione Disciplinare e parti, con il reclamo la società Foggia assume che la morosità posta a base della risoluzione del contratto era in realtà inesistente, e ciò sulla base di una quietanza rilasciata dal calciatore, attestante il pagamento delle sue competenze da parte del Gela. Ritiene la Commissione che la documentazione prodotta e le argomentazioni poste a sostegno della richiesta non siano tali da far revocare in dubbio la decisione del Collegio Arbitrale. In particolare, va evidenziato che l’atto prodotto come quietanza in favore della società Gela, e che costituirebbe prova della simulazione, è privo di data e non offre certezza sulla provenienza della stessa. La fragilità della documentazione esime questa Commissione dalla necessità di richiedere – come sollecitato dalla reclamante – accertamenti all’Ufficio Indagini. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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