Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.500,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SIMONE FORTINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Martina-Giugliano del 28.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.500,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SIMONE FORTINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 - gara Martina-Giugliano del 28.4.2002) Alla luce degli atti ufficiali relativi alla gara Martina-Giugliano disputata il 28.4.2002 in Martina Franca, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore del Giugliano Simone Fortini la squalifica per due gare "per comportamento offensivo verso l'arbitro" ed ha irrogato alla suddetta società la ammenda di 1.500,00 euro per le intemperanze compiute dai suoi sostenitori. Per ottenere la riduzione delle sanzioni la società Giugliano ha proposto unico reclamo. Quanto alla squalifica del calciatore, ha sostenuto che lo stesso non avrebbe diretto all'arbitro la frase incriminata, ma ad un avversario, tentando di chiarire subito con il direttore di gara l'equivoco. Quanto alla sanzione pecuniaria irrogatale, ha dedotto che le intemperanze non avrebbero comunque turbato il regolare svolgimento della partita ed ha lamentato che il primo giudice non avrebbe attenuato la sanzione valutando la circostanza che si è trattato di intemperanze in campo avverso. All'odierna riunione il rappresentante della società ha insistito per l'accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Per quanto attiene al calciatore, dal referto di gara e dal supplemento confermativo risulta che al 25° del secondo tempo il Fortini ha detto all'arbitro, dissentendo da una decisione a lui sfavorevole, "ma vai a cag...". Per quanto attiene all'ammenda inflitta al Giugliano, dagli atti ufficiali emerge che i sostenitori della suddetta società hanno lanciato in campo numerose bottiglie di plastica vuote e semivuote, una delle quali ha colpito senza provocare danni fisici un assistente arbitrale, raggiunto anche su tutta la persona da sputi e offeso con urla ingiuriose e minacciose. Alla stregua di tali risultanze, pare alla Commissione che la squalifica del calciatore Fortini non possa essere decurtata non potendo il ragguaglio ufficiale essere neutralizzato dalla interessata versione di parte. Di contro, può essere ridotta la sanzione pecuniaria irrogata alla società, trattandosi di intemperanze della tifoseria avvenute in campo avverso, ove le possibilità di prevenzione e di controllo da parte della dirigenza societaria sono pressochè nulle: per tali intemperanze si reputa sanzione adeguata l'ammenda di 1.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda a 1.000,00 euro e confermando nel resto la delibera impugnata. La tassa va restituita.
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