Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 217/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SALVATORE MANTOVANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Mantova- Trento del 28.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 217/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SALVATORE MANTOVANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 - gara Mantova- Trento del 28.4.2002) Con reclamo del 2 Maggio 2002 la società Nuovo Calcio Trento ricorreva avanti a questo organo per ottenere la riduzione della squalifica di due giornate irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Salvatore Mantovani a seguito del comportamento da egli tenuto durante la gara Mantova-Trento del 28.4.2002. La società ricorrente non negava, difatti, la frase minatoria attribuita al Mantovani, ma affermava che tale dichiarazione era avvenuta in replica ad un atteggiamento poco professionale mantenuto dall’arbitro durante l’intera competizione e concretatosi nella frase “stai zitto testa di c….” che l’arbitro stesso avrebbe pronunciato prima della espressione minacciosa usata dal calciatore. Nell’udienza del 17 Maggio 2002, il calciatore stesso ha diversamente ricostruito il contenuto offensivo dell’espressione da egli attribuita all’arbitro dichiarando che quest’ultimo affermò:” non fare la testa di c…..” e non “sei una testa di c……”. Nel supplemento istruttorio richiesto l’arbitro confermava il carattere minatorio e irriguardoso della frase profferita dal Mantovani e per altro, si rammenta, dallo stesso non contestata. La natura degli avvenimenti così come ricostruita dagli atti ufficiali di gara appare, quindi, concretare quegli elementi di grave pregiudizio al carattere di sportività cui devono uniformarsi gli atleti durante le gare. Appare, quindi a questa Commissione che la misura della sanzione individuata dal Giudice Sportivo sia congrua e commisurata ai fatti descritti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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