LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 12/9/2001 N. 24/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 14/CIt del 20.8.2001 – gara Pro Vercelli-Legnano del 19.8.2001)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 12/9/2001 N. 24/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 14/CIt del 20.8.2001 - gara Pro Vercelli-Legnano del 19.8.2001) Con delibera del Giudice Sportivo veniva inflitta l’ammenda di € 10.500 alla società Pro Vercelli Calcio per ripetute grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite, durante il secondo tempo di gara. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società precisando tra l’altro che “solo al 26° del 2° tempo uno sparuto gruppo di sostenitori” iniziava ad inveire contro l’atleta di colore del Legnano “reo di un bruttissimo fallo a carico del capitano della Pro Vercelli”. Aggiungendo che “nessun odio razziale e nessun tentativo di discriminazione può porsi a base del comportamento dei tifosi locali”. Per quanto esposto la società chiedeva una rideterminazione della sanzione irrogata in primo grado. Alla odierna seduta è intervenuto per la reclamante il Dott. Giovanni Carabellò munito di delega il quale ha ribadito le motivazioni del ricorso, insistendo per una congrua riduzione della sanzione. Osserva la Commissione che il reclamo non può essere accolto. Le circostanze di fatto emergenti si riferiscono inequivocabilmente ad episodi di discriminazione razziale, ripetuti nel tempo come si rileva dal rapporto arbitrale. Pertanto la Commissione stima equa la sanzione irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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