LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficiale del 03/06/2002 n. 237/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” P L A Y – O U T GARE DEL 2 GIUGNO 2002 In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Gara Catania – Taranto del 2 Giugno 2002 e reclamo della società Catania e Taranto.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C Comunicato Ufficiale del 03/06/2002 n. 237/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 " P L A Y – O U T GARE DEL 2 GIUGNO 2002 In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Gara Catania – Taranto del 2 Giugno 2002 e reclamo della società Catania e Taranto. - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, ed i reclami proposti dalle società Catania e Taranto in ordine alla regolarità della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze o s s e r v a - Con il suo tempestivo e rituale gravame la società Catania denunciava la pretesa irregolare posizione del calciatore del Taranto Pietro Parente ed in conseguenza di ciò chiedeva che questo Giudice Sportivo sancisse la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio O – 2 a carico della società pugliese. - Rilevava in particolare la reclamante che il calciatore in parola era già stato tesserato, nel corso del medesimo torneo 2001-2002, dalla Ancona Calcio spa, per la quale aveva disputato in altra serie numerose partite. - Si rimarcava inoltre che nel corso del campionato di cui sopra, il collegio arbitrale deliberava la risoluzione del contratto dell’atleta in argomento e che la società Taranto provvedeva a tesserarlo, utilmente impiegandolo anche nel corso della gara in oggetto. - Concludeva la società reclamante che il tesseramento doveva ritenersi nullo per violazione della specifica normativa prevista dalle N.O.I.F. con la conseguenza sollecitata in punto di responsabilità ex-art.12 C.G.S.; in subordine si chiedeva la sospensione del giudizio e la rimessione di ogni decisione alla competente commissione tesseramenti federale. - Decidendo in ordine a quanto forma oggetto di tale specifica doglianza questo Giudice Sportivo rileva che il calciatore Parente Pietro risulta in realtà essere stato oggetto di variazione di tesseramento dalla società Ancona alla società Taranto. Dagli atti di cui peraltro si dispone emerge tuttavia che l’ufficio tesseramento di questa Lega con documento 12/4/2002 riscontrava la regolarità degli atti relativi alla suddetta vicenda, concedendo il visto di esecutività alla variazione di tesseramento. - Questi essendo, pertanto, i dati storici ed i richiami documentali di cui questo Giudice dispone ed alla luce dei quali è chiamato a pronunciarsi, si deve concludere che il reclamo formulato dalla società Catania deve ritenersi infondato ed inaccoglibile la richiesta principale e quella subordinata come proposte. Ciò in quanto l’organismo di Lega deputato alla verifica delle condizioni previste anche dalla specifica normativa, depone per una assenza di vizi o irregolarità idonei a determinare le conseguenze che con il gravame si intendono perseguire. - La società Taranto, per suo conto, proponeva reclamo avverso la omologazione della gara in oggetto segnalando che al termine dell’incontro un proprio calciatore subiva fisica aggressione ad opera di un addetto della società , riportando conseguenze fisiche che lo costringevano a controlli ed interventi sanitari presso l’ospedale di Catania. - Traeva la reclamante, quale conseguenza all’episodio descritto e ad un allegato clima di ostilità riscontrato in occasione dell’incontro, peraltro manifestatosi anche attraverso il comportamento di persona indicata quale dirigente di altra società, il verificarsi di una situazione che avrebbe “prodotto influenza decisamente ostativa alla regolarità della gara” tale da giustificare, a carico della società Catania la punizione sportiva della perdita dell’incontro prevista dall’art.12 C.G.S. - Pronunciando questo Giudice Sportivo in ordine alle ragioni addotte dalla società reclamante per i fatti come descritti deve concludersi per la infodatezza del gravame. - L’episodio, peraltro risultante dagli atti ufficiali di gara ed in ordine al quale più oltre si provvederà quanto a conseguenze derivanti dal principio di responsabilità oggettiva a carico della società ritenuta responsabile, non assume ai fini invocati rilevanza di sorta, posto che essendosi verificato al termine dell’incontro non avrebbe fatto conseguire pregiudizio alcuno al potenziale atletico della squadra. Parimenti priva di significato si manifesta la allegata situazione psicologica che si assume essersi verificata in occasione dell’incontro e che si pretende, per fatto intervenuto alla fine dell’incontro, aver prodotto le conseguenze in forza delle quali si formulano le richieste sanzionatorie. In tale contesto infine non appare meritevole di considerazione (se non per quel che attiene le indipendenti determinazioni disciplinari di questo Giudice come più oltre) l’atteggiamento che sarebbe stato assunto da persona individuata come dirigente e tesserato di altra società nei confronti del direttore di gara, da costui regolarmente condotta e puntualmente refertata. - Per quel che attiene, ora, comportamenti attribuiti a persone, società e sostenitori risulta dagli atti ufficiali di gara quanto segue: - Sostenitori del Catania prima dell’inizio e durante la gara lanciavano fumogeni ed oggetti contundenti di varia natura tra cui frammenti anche metallici provenienti dai servizi igienici dello stadio che venivano conseguentemente danneggiati, verso il terreno e l’opposta tifoseria della quale era provocata la reazione; - Si dava luogo ad accensione di fuochi pirici e lancio di petardi anche di notevole potenza, di bengala, di bottigliette ed altri oggetti senza colpire ed in un’occasione un calciatore ospite veniva pesantemente offeso. - Per indebita presenza sul terreno di gioco ed all’interno degli spogliatoi di persone che vi sostavano o vi penetravano indebitamente e per diretta responsabilità della società. - Al termine mentre gli atleti rientravano, un addetto colpiva con un pugno in pieno viso un calciatore ospite provocandogli palesi conseguenze fisiche che ne imponevano il trasferimento in ospedale. - Durante tale fase il calciatore veniva fatto oggetto di fitto lancio di oggetti di varia natura e di sputi che lo colpivano ripetutamente. - I sostenitori del Taranto in campo avverso lanciavano, in reazione contro la tifoseria locale, oggetti di varia natura; gridavano ingiurie verso un dirigente locale e provocavano danni ad alcune strutture delle gradinate e dei servizi igienici dello stadio. - Alla fine del primo tempo un tesserato identificato come Gaucci Luciano che si era indebitamente portato negli spogliatoi correva verso l’arbitro urlandogli ripetute espressioni offensive e di minaccia, anche rivolte agli altri ufficiali di gara fino a quando veniva bloccato dalle forze dell’ordine ed accompagnato in altra parte del recinto. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Catania b) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Taranto c) di confermare il risultato acquisito sul campo ( Catania 1 – Taranto 0) d) di infliggere alla società Catania l’ammenda di € 10.000,00 con obbligo del risarcimento danni e) di infliggere alla società Taranto l’ammenda di € 1.500,00 con obbligo del risarcimento danni f) di infliggere al tesserato Gaucci Luciano l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/E C.G.S.) fino al 30/6/2002 - La tassa va addebitata alla società Catania ed alla società Taranto.
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