LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficiale del 06/02/2002 n. 119/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” GARE DEL 2- 3 FEBBRAIO 2002 GARA PALMESE – FOGGIA (GIRONE “C”)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C Comunicato Ufficiale del 06/02/2002 n. 119/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 " GARE DEL 2- 3 FEBBRAIO 2002 GARA PALMESE - FOGGIA (GIRONE “C”) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - dagli atti ufficiali di gara risulta che durante l’incontro i sostenitori locali lanciavano alcuni petardi di notevole potenza, uno dei quali esplodeva, senza danni, vicino all’arbitro; - al termine la zona degli spogliatoi risultava invasa da numerose persone che vi sostavano indebitamente per diretta responsabilità della società; una di queste – peraltro non potuta identificare – riusciva a colpire con un calcio al polpaccio il direttore di gara procurandogli un forte dolore; - in considerazione della situazione venutasi a creare la terna era costretta a sostare nello spogliatoio per circa un’ora prima di potersi allontanare. - Questi essendo i fatti, documentati dalla fonte informantiva assistita da prova privilegiata, si devono trarre le dovute conseguenze sotto il profilo disciplinare quale adeguato effetto della loro concreta valutazione. - Le circostanze descritte, già significative di comportamenti censurabili da parte della tifoseria campana, si aggiungono significativamente alla grave violazione già altre volte rilevata della presenza di estranei all’interno del recinto di gioco che è ritenuta da questo Giudice Sportivo espressiva di costante e concreto pericolo per le persone che vi sono legalmente ammesse; - di sicura gravità l’aggressione fisica portata in danno dell’arbitro tanto più rilevante ove si tenga conto della recidiva nella quale versava la società in stato di diffida. - La misura e la natura della sanzione come specificate in dispositivo è rappresentativa della ritenuta adeguatezza e proporzionalità ai fatti sopra descritti. - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di squalificare per UNA gara effettiva il campo di gioco della Società Palmese, infliggendo alla stessa l’ammenda di € 15.000. - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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