LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficiale del 20/05/2002 n. 214/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” P L A Y – O U T Gara Nocerina – Benevento del 19 Maggio 2002

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C Comunicato Ufficiale del 20/05/2002 n. 214/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 " P L A Y – O U T Gara Nocerina - Benevento del 19 Maggio 2002 - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Benevento in ordine alla regolarità della gara oggetto, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - Risulta dagli atti ufficiali di gara che prima dell’inizio i sostenitori locali lanciavano in campo fumogeni e petardi cagionando anche breve sospensione del gioco; durante il secondo tempo si verificava un violento fortunale con rovesci di pioggia di notevole intensità che compromettevano le condizioni di praticabilità del terreno di gioco; - In conseguenza di ciò il direttore di gara sospendeva brevemente l’incontro al fine di osservare l’evoluzione del fenomeno atmosferico; - Determinatosi a far riprendere la gara l’arbitro, tuttavia, dopo pochi minuti tornava ad ordinare l’interruzione dell’incontro avendo verificato che il terreno non appariva idoneo alla prosecuzione dell’evento sportivo posto che si presentava come “un autentico acquitrinio ed il pallone non rimbalzava nè tantomeno poteva rotolare”; - Ad un nuovo tentativo di ripresa del gioco, seguiva la procedura prevista dalla specifica normativa avendo proceduto l’arbitro, alla presenza dei capitani delle squadre, alla ricognizione dello stato del terreno che si presentava maggiormente compromesso nelle zone aree di rigore e delle fasce laterali; - Risulta chiaramente illustrato da tutti gli atti ufficiali che il direttore di gara, pur avendo prospettato un qualche eventuale ed empirico tentativo di intervento constatava la impraticabilità di ogni attività e l’oggettiva persistenza dello stato del terreno di gioco del tutto inidoneo alla prosecuzione della gara, a tal fine attendendo per ulteriore tempo ogni eventuale positiva evoluzione delle condizioni climatiche e del terreno; - Rientrato in campo poco dopo le ore 19, l’arbitro constatava la persistente impraticabilità del campo e decretava la definitiva sospensione dell’incontro. - Propone in relazione a tale determinazione rituale e tempestivo reclamo la società Benevento richiedendo la punizione sportiva della società Nocerina sul presupposto che questa non avrebbe ottemparato all’obbligo di impiegare – nella circostanza – uomini e strumenti idonei ad eliminare dal terreno di gioco l’acqua che vi si era accumulata così consentendo la conclusione dell’incon tro; - Ai fini perseguiti la reclamante segnalava che anche l’arbitro aveva sollecitato un qualche intervento della società volto a rimuovere l’inconveniente ambientale e rimarcava che la società Nocerina non aveva messo a disposizione i mezzi sollecitati e necessari. - Stante la situazione descritta e valutata la natura delle doglianze fatte valere nel proposto reclamo, questo Giudice Sportivo ne dichiara la infondatezza. - E’ norma di carattere generale che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco appartiene alla esclusiva competenza dell’arbitro quando derivante da intemperie o ogni altra causa (Art.60 N.O.I.F). - E’ alresì norma inderogabile quella (Art.24 C.G.S) che il Giudice Sportivo non ha capacità di intervento su fatti che investono decisioni di natura tecnica o che siano devoluti alla discrezionalità tecnica dell’arbitro assunti ai sensi della regola 5 del Regolamento del Gioco. - Nel caso che occupa lo stato del terreno di gioco quale descritto negli atti ufficiali e sostanzialmente non contestato dalla reclamante è stato conseguenza di intemperie. - L’atteggiamento di lodevole disponibilità del direttore di gara, diretto a ricercare ogni possibile rimedio alla situazione creatasi non assume rilievo alcuno nei termini sottolineati dalla reclamante. - A tali conclusioni si perviene una volta che sia richiamato il principio che l’impraticabilità del terreno di gioco ed il giudizio sulla stessa sono affidati esclusivamente al direttore di gara, nel caso di specie ripetutamente verificata in un arco considerevole di tempo e comunque non diversamente risolvibile. - Così peraltro la costante giurisprudenza della C.A.F la quale fissa l’incontestato principio (vedi tra le tante C.U. 29/C del 6.6.1985) che il giudizio su situazioni quale è quella della quale si discute è sottratto all’esame degli organi disciplinari. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Benevento; b) di infliggere alla società Nocerina l’ammenda di € 1.250,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori; c) di rimettere gli atti alla Lega per la determinazione della data di recupero della gara; - la tassa va addebitata
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