LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficiale del 27/05/2002 n. 226/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” P L A Y – O U T Gara Cavese – Nardo’ del 26 Maggio 2002

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C Comunicato Ufficiale del 27/05/2002 n. 226/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 " P L A Y – O U T Gara Cavese – Nardo’ del 26 Maggio 2002 - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Nardò in ordine alla regolarità della gara oggetto, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - la società Nuova Nardò Calcio, facendo seguito a formale preannuncio, proponeva reclamo in ordine alla regolarità della gara in questione segnalando in primo luogo la posizione irregolare del calciatore Galli Giacomo schierato dalla società Cavese. - Rimarcava la reclamante che l’atleta in parola non aveva titolo a partecipare all’incontro perché già tesserato per la stessa società Nardò e successivamente – a seguito di risoluzione del contratto deliberato dal Collegio Arbitrale – tesserato per la società Cavese. - Alla luce di tale presupposto si asseriva che la posizione del calciatore appariva in contrasto con le disposizioni di cui all’art.117/6 delle N.O.I.F. e si concludeva chiedendo che questo G.S. infliggesse alla società Cavese la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art.12/5 del C.G.S. - Riferiva inoltre la reclamante altro episodio riguardante il proprio calciatore Rogazzo Antonio, specificando che costui – in data 22/5/2002 – sarebbe stato contattato da taluni individui che gli avevano offerto un allettante contratto con la società Cavese e la corresponsione di un’imprecisata somma in contanti a patto che egli favorisse la vittoria della società Cavese nella gara del 26/5/2002. - Si riferiva ancora che il Rogazzo rivelava prontamente la suddetta circostanza a compagni di squadra e dirigenti e che di ciò veniva informato l’ufficio indagine della Federazione che avviava la Sua attività di accertamento. Si precisava inoltre che il calciatore Rogazzo in data 24/5/2002 alle ore 22,15 veniva aggredito e selvaggiamente picchiato da sconosciuti e si asseriva che tale evento fosse da ritenere connesso alla rivelazione dell’episodio sopra riferito quale reazione di sostenitori della società Cavese nei quali si afferma che il Rogazzo avrebbe riconosciuto taluno degli aggressori. - La reclamante sosteneva ancora che in conseguenza delle lesioni subite dal proprio calciatore per le ragioni di cui sopra e per responsabilità della società e dei sostenitori campani, egli non aveva potuto essere schierato, così essendosi dato luogo ad un depotenziamento delle capacità atletiche della compagine. - Alla luce di tali affermazioni la società reclamante tornava, e sotto diverso profilo, a sollecitare la sanzione sportiva di cui all’art.12 C.G.S.a carico della S.S. Cavese, quale conseguenza del principio di responsabilità oggettiva. - Per quel che attiene i fatti avvenuti in corso di gara risulta dagli atti ufficiali che i sostenitori locali davano luogo al lancio di fumogeni e petardi anche di notevole potenza, di bottigliette d’acqua e di bengala senza colpire, ma che provocavano in un’occasione breve interruzione del gioco. - Quanto alla questione attinente la posizione del calciatore Galli Giacomo osserva questo Giudice Sportivo decidendo sul proposto reclamo, che si è provveduto alle verifiche necessarie al fine di accertare la posizione del calciatore in questione quale risulta dalla documentazione di Lega disponibile. - Essa comprova che in data 11/4/2002 il calciatore di che trattasi è stato oggetto di variazione di tesseramento quale atleta proveniente dalla Nuova Nardò Calcio e destinato alla S.S. Cavese. Il provvedimento in questione, intervenuto dopo che si riscontrava la regolarità dei documenti. Veniva comunicato alla società Cavese, alla quale era anche formalizzato avviso della concessione del visto di esecutività alla variazione di tesseramento. - Questi, dunque, essendo gli elementi di fatto ed i riferimenti documentali di cui questo Giudice dispone e sui quali è chiamato a pronunciarsi, è da ritenere che il reclamo formulato risulta infondato ed inaccoglibile la richiesta di sanzione formulata, stante che la posizione del calciatore Galli Giacomo non appare viziata da irregolarità determinanti Il conseguimento dello scopo che la società reclamante intende perseguire. - Per quel che attiene gli episodi che hanno visto a presunto protagonista il calciatore Rogazzo Antonio è qui sufficiente osservare, al fine di affermare la infondatezza del reclamo anche sotto tale ulteriore profilo, che gli eventi descritti (peraltro non risultanti da atti ufficiali ai quali soli il G.S. è tenuto a riferirsi) non possono formare oggetto di valutazioni e determinazioni di sorta in questa sede. Essi, infatti, se da un primo punto di vista sono il frutto di riferimenti personali e di considerazioni tutte proprie della società interessata, per altro verso possono essere significativi esclusivamente di iniziative ed attività proprie di altri organi di giustizia sportiva, a quanto pare già in corso. - Del tutto privo di significato, poi, il fatto che il calciatore Rogazzo sia stato aggredito per le ragioni che si allegano e dalle persone che si indicano, per concludere che la squadra ha patito conseguenze sul potenziale atletico previsto per la gara in argomento. - Quanto basta per definitivamente concludere in ordine alla infondatezza del gravame proposto. Tutto ciò premesso d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Nuova Nardò Calcio, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Cavese 2 - Nardò 0) b) di infliggere alla società Cavese l’ammenda di € 1.250,00 per il comportamento dei propri sostenitori. - La tassa va addebitata.
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