LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficilae del 10/6/2002 n. 246/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” GARE DEL 2- 3 FEBBRAIO 2002 GARA PATERNO’ – FOGGIA DEL 9 GIUGNO 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C Comunicato Ufficilae del 10/6/2002 n. 246/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 " GARE DEL 2- 3 FEBBRAIO 2002 GARA PATERNO’ – FOGGIA DEL 9 GIUGNO 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Foggia in ordine alla regolarità della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze o s s e r v a - Con reclamo tempestivamente proposto la società Foggia chiedeva a questo Giudice Sportivo che la gara in oggetto venisse definita con la sanzione di cui all’art.7 C.G.S. da infliggere alla società Paternò asseritamente responsabile della violazione dell’art.117 N.O.I.F. - Sosteneva in particolare la reclamante che la società Paternò aveva schierato il calciatore Pietro Clemente il quale nel corso della stessa stagione sportiva aveva militato in altre società ed era stato impiegato in competizioni ufficiali. - La società Paterno’ con specifico atto controdeduceva a sostegno della ritenuta infondatezza del gravame. - Il Giudice Sportivo preso atto delle argomentazioni dalle due società articolate rileva che dai documenti ufficiali di Lega risulta che il calciatore Pietro Clemente è stato tesserato dalla società Paternò in data 8/8/2001 e per essa è stato regolarmente schierato nel corso della corrente stagione sportiva. - Risulta, altresì, d ocumentato che in data 8/1/2002 il calciatore veniva ceduto in prestito alla società Gela, con ciò dando luogo ad una cessione temporanea del contratto che non faceva venir meno natura ed effetti del tesseramento che continuava a legarlo alla società Paternò. - Tali dati storici valutati alla luce delle disposizioni di cui agli artt.117 N.O.I.F. e 17 dell’Accordo Collettivo inerente i rapporti contrattuali fra calciatori professionisti e le società sportive, rendono evidente la infondatezza del proposto reclamo. - Ciò in quanto – e conclusivamente – il calciatore in parola non è stato oggetto di risoluzione del rapporto contrattuale o trasferimento di sorta tra società, bensì di una cessione temporanea del contratto normativamente prevista e con riferimento alla quale può essere soltanto verificato l’adempimento inerente l’assolvimento delle competenze economiche spettanti al tesserato; in ordine a cui è qui sufficiente richiamare attestazione 17/5/2002 con la quale il calciatore dà atto che le proprie spettanze economiche (pur incombenti alla società Gela) sono state interamente corrisposte dalla società Paternò, in forza alla quale egli legittimamente si trovava in occasione della gara in oggetto. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Foggia confermando il risultato della gara acquisito in campo (Paternò – Foggia 0-0 ts) - La tassa va addebitata.
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