LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficilae del 10/6/2002 n. 246/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” GARE DEL 2- 3 FEBBRAIO 2002 GARA PATERNO’ – FOGGIA DEL 9 GIUGNO 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C
Comunicato Ufficilae del 10/6/2002 n. 246/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 "
GARE DEL 2- 3 FEBBRAIO 2002
GARA PATERNO’ – FOGGIA DEL 9 GIUGNO 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Foggia in ordine alla regolarità
della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze
o s s e r v a
- Con reclamo tempestivamente proposto la società Foggia chiedeva a questo Giudice
Sportivo che la gara in oggetto venisse definita con la sanzione di cui all’art.7 C.G.S.
da infliggere alla società Paternò asseritamente responsabile della violazione
dell’art.117 N.O.I.F.
- Sosteneva in particolare la reclamante che la società Paternò aveva schierato il
calciatore Pietro Clemente il quale nel corso della stessa stagione sportiva aveva
militato in altre società ed era stato impiegato in competizioni ufficiali.
- La società Paterno’ con specifico atto controdeduceva a sostegno della ritenuta
infondatezza del gravame.
- Il Giudice Sportivo preso atto delle argomentazioni dalle due società articolate rileva
che dai documenti ufficiali di Lega risulta che il calciatore Pietro Clemente è stato
tesserato dalla società Paternò in data 8/8/2001 e per essa è stato regolarmente
schierato nel corso della corrente stagione sportiva.
- Risulta, altresì, d ocumentato che in data 8/1/2002 il calciatore veniva ceduto in
prestito alla società Gela, con ciò dando luogo ad una cessione temporanea del
contratto che non faceva venir meno natura ed effetti del tesseramento che
continuava a legarlo alla società Paternò.
- Tali dati storici valutati alla luce delle disposizioni di cui agli artt.117 N.O.I.F. e 17
dell’Accordo Collettivo inerente i rapporti contrattuali fra calciatori professionisti e le
società sportive, rendono evidente la infondatezza del proposto reclamo.
- Ciò in quanto – e conclusivamente – il calciatore in parola non è stato oggetto di
risoluzione del rapporto contrattuale o trasferimento di sorta tra società, bensì di una
cessione temporanea del contratto normativamente prevista e con riferimento alla
quale può essere soltanto verificato l’adempimento inerente l’assolvimento delle
competenze economiche spettanti al tesserato; in ordine a cui è qui sufficiente
richiamare attestazione 17/5/2002 con la quale il calciatore dà atto che le proprie
spettanze economiche (pur incombenti alla società Gela) sono state interamente
corrisposte dalla società Paternò, in forza alla quale egli legittimamente si trovava in
occasione della gara in oggetto.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Foggia confermando il
risultato della gara acquisito in campo (Paternò – Foggia 0-0 ts)
- La tassa va addebitata.
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