LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 341/C del 3/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MELFI – POTENZA

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 341/C del 3/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA MELFI - POTENZA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, nonchè (come da espressa disposizione contenuta nel Com. Uff.n 206/A del 19.4.2005 della F.I.G.C.) la relazione formulata dal funzionario responsabile del servizio di ordine pubblico predisposto in occasione dell’incontro indicato in oggetto. - Rilevato che dall’esame e dalla valutazione di tutte le parti informative disponibili emergono con univocità e chiarezza le circostanze che hanno condotto, al 37’ del 2° tempo, alla sospensione della gara in esame, descrive i fatti come segue. - Nel corso del 2° tempo tra le due tifoserie si verificava un continuo lancio di oggetti contundenti e di biglie metalliche cui conseguivano, nel settore destinato ai sostenitori della squadra ospite e tra taluni dei militari incaricati dell’ordine pubblico, alcuni episodi di lesioni personali. - Effetti di tale natura non si rilevavano in danno dei sostenitori locali, ancorchè i lanci degli oggetti pericolosi ed offensivi fossero stati portati reciprocamente tra le due tifoserie. - Tali episodi davano luogo a reazioni e tumulti che sfociavano, al 37’ del 2° tempo, in una iniziativa di sostenitori del Potenza che, abbandonate le posizioni, si riversavano contro un cancello della recinzione che riuscivano a scardinare completamente. - Giova rimarcare a questo punto che il cancello di cui sopra si affacciava direttamente sul terreno di gioco. - Stante la situazione sopra descritta e risultando del tutto inequivoca l’intenzione degli esagitati sostenitori ospiti di invadere il terreno di gioco, intervenivano prontamente le forze dell’ordine che non riuscivano, però, a contenere adeguatamente la forte pressione di coloro che mostravano di volere chiaramente dar luogo ad una invasione del campo. - Alla luce di quanto andava verificandosi ed in forza dalle già richiamate disposizioni di cui la citato Comunicato Ufficiale del 19.4.2005, il responsabile del servizio di ordine pubblico, preso atto che persistevano sugli spalti i lanci di oggetti contundenti e pericolosi, nonchè tumulti difficilmente governabili oltre che il persistente tentativo di dar luogo – attraverso il cancello divelto – all’invasione del campo, comunicava all’arbitro la decisione di sospendere definitivamente la gara. - La suddetta decisione conseguiva ad una sospensione del gioco di circa 43’ minuti ed alla costante valutazione di termine della situazione, nella prospettiva – non realizzatasi – di un ripristino della normalità. - In realtà, come chiaramente emerge anche dai referti e dalle relazioni dell’arbitro, del Commissario di Campo e dal Delegato dell’Ufficio Indagini, le conclusioni del responsabile dell’ordine pubblico apparivano del tutto coerenti con una situazione nella quale era divenuto impossibile il controllo ed il contrasto della violenza in atto e concreto il pericolo di più gravi conseguenze per tutti i tesserati impegnanti nella gara, l’arbitro ed i suoi assistenti, gli spettatori e le forze di polizia. - Tali essendo le incontrovertibili emergenze, ritiene questo Giudice Sportivo corretta ed adeguata la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro in presenza di fatti e situazioni che ne hanno concretamente impedito la regolare effettuazione. - Quanto alla individuazione delle responsabilità, il cui carattere oggettivo è richiamato nelle norme federali codificate, si deve ritenere (senza possibilità di letture alternative della vicenda), che i fatti descritti prendono origine da un simmetrico e contestuale comportamento dei sostenitori delle due società che si sono reciprocamente aggrediti con lancio di oggetti di varia natura ed anche di biglie metalliche che hanno provocato a sostenitori del Potenza ed esponenti delle forze dell’ordine lesioni delle quali si è acquisita notizia dagli atti ufficiali. - Poichè tali eventi hanno poi dato luogo agli altri più gravi episodi ai quali è conseguita la decisione della sospensione della gara, è fuor di dubbio che (ai sensi dell’art. 12 C.G.S.) entrambe le società devono essere sanzionate con la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 non potendosi ravvisare nel fatto un caso di speciale tenuità. - Tanto, si ribadisce, consegue al comportamento che ha impedito la regolare effettuazione dell’incontro. - A carico della società Potenza, poi ed ancora, vanno posti i gravi episodi rappresentati dall’inammissibile condotta violenta portata sul cancello della recinzione, il persistente tentativo di invasione del campo, l’ atteggiamento di resistenza all’ operato della forza pubblica. - Tali eventi hanno ulteriormente aggravato la situazione di anormalità e di pericolo per l’ordine pubblico che è chiaramente descritto negli atti ufficiali di gara ed – a loro volta – determinato la decisione di definitiva sospensione della gara. - In forza del già citato principio di responsabilità oggettiva, va fatto di tanto alla società Potenza inevitabile addebito disciplinare, osservandosi che il comportamento dei propri sostenitori ha dato luogo, globalmente considerato e specie in relazione ai danneggiamenti ed al persistito tentativo di invasione del campo, ad una situazione di particolare gravità. - Le conseguenze sanzionatorie che il Giudice Sportivo deve assumere, facendo riferimento all’art. 13 C.G.S. , sono ritenute, del tutto adeguate e proporzionate al fatto nella misura dell’ ammenda alla società Potenza di € 3.000,00 e risarcimento dei danni anche cagionati dai danneggiamenti ai servizi igienici dello stadio, nonchè dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse con decorrenza immediata. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ad entrambe le società Melfi e Potenza. b) di obbligare la società Potenza a disputare con decorrenza immediata una gara effettiva a porte chiuse. c) di irrogare alla società Potenza l’ammenda di € 3.000,00 con obbligo del risarcimento dei danni. d) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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