LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO D’ALMA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO, E DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO D’ALMA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO, E DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - al sig. Massimo D’Alma, amministratore unico della società Calcio Como S.p.a., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n.162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato al 30/9/2004; - alla società Calcio Como S.p.a., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art.2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio presidente. I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire, nei termini, scritti defensionali, né hanno chiesto l’audizione personale. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza della società deferita e conseguentemente irrogarsi alla stessa l’ammenda di 10.000,00 euro; il non luogo a procedere, per difetto di giurisdizione, nei confronti del dirigente Massimo D’Alma, non essendo più tesserato della F.I.G.C.-. La Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità della società deferita in relazione alla infrazione ascrittale, emergendo per certa dagli atti ufficiali la fondatezza della contestazione elevata a suo carico. Ritiene però di non dovere accedere alla tesi sostenuta dal rappresentante della Procura Federale circa il non potersi procedere per carenza di giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva nei confronti di soggetti non più tesserati presso la F.I.G.C., essendo preferibile la tesi della permanenza della Giurisdizione Sportiva per le violazioni commesse allorché il soggetto risultava tesserato per la F.I.G.C.-. Tale indirizzo risalente nel tempo è contenuto in pronunce della Corte Federale. Non appare rilevante in contrario la ineseguibilità pratica della sanzione irrogata, argomento che non attiene e non può attenere alla Giurisdizione ma alla fase di esecuzione del provvedimento. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Massimo D’Alma, all’epoca dei fatti amministratore unico della società Calcio Como, la sanzione dell’ammonizione ed alla società Calcio Como S.p.a. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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