LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.250,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA MONTICHIARI-PRO SESTO DEL 15 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.250,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA MONTICHIARI-PRO SESTO DEL 15 MAGGIO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di 3.250,00 euro alla società Pro Sesto S.r.l. “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano prima e durante la gara petardi, bengala e fumogeni” e “perché al termine propri sostenitori danneggiavano la recinzione al fine di portarsi in campo in segno di esultanza (obbligo di risarcimento danni)”. Contro questa delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione congrua dell’ammenda, ritenuta troppo afflittiva. A sostegno del gravame ha dedotto, quanto ai lanci di ordigni pirotecnici, che gli addebiti formulati a carico della società dovrebbero essere ridimensionati e, quanto al danneggiamento della recinzione, ha sostenuto che si tratterebbe di fatto non grave. Dinanzi alla Commissione è comparso il difensore della società il quale ha ribadito le richieste formulate nella memoria difensiva. All’esito della odierna riunione si ritiene che il reclamo possa essere accolto. E’ opinione della Commissione che nel caso in esame si debba effettivamente, in sintonia con l’assunto della reclamante, ridimensionare l’accaduto in quanto, da un lato, l’arbitro non ha sospeso la gara secondo la normativa federale e, dall’altro, il collaboratore dell’Ufficio Indagini ha implicitamente escluso che nella fattispecie vi sia stato pericolo per le persone e le cose, sia per la modesta potenza dei petardi fatti esplodere, sia perché il bengala é stato gettato in zona libera da persone e cose, sia perché i due fumogeni vennero accesi per formare una coreografia. Quanto poi alla rottura della recinzione, é da ritenere che si sia trattato di fatto di modesta entità, data la modestia del danno arrecato alla struttura e l’intenzione pacifica dei tifosi di entrare in campo per manifestare la propria esultanza. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la società che l’ammenda irrogata dal primo giudice é troppo afflittiva in relazione alla portata reale dei fatti. Pare alla Commissione che la sanzione pecuniaria possa essere ridotta a 1.500,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo e di ridurre l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo alla società A.C. Pro Sesto S.r.I. da 3.200,00 euro a 1.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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