LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.750,00 EURO (C.U. N.333/C DEL 26/4/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.- TOLENTINO DEL 24 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.750,00 EURO (C.U. N.333/C DEL 26/4/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.- TOLENTINO DEL 24 APRILE 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Cuoiopelli C.R.-Tolentino del 24.5.2005, ha inflitto la ammenda di 1.750,00 euro alla società Tolentino S.r.l. “perché propri sostenitori in campo avverso davano luogo per tutto l’incontro a cori offensivi e gravemente minacciosi verso l’arbitro e un suo assistente”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in principalità la revoca della sanzione pecuniaria e in subordine la congrua riduzione della stessa. In relazione alla richiesta di tesi ha dedotto che i comportamenti addebitati ai sostenitori propri sarebbero poco rilevanti perché espressione del pensiero di qualche singolo e non della tifoseria cremisi presente a Santa Croce con dieci sostenitori; in riferimento alla richiesta di ipotesi ha sostenuto che la sanzione sarebbe troppo penalizzante ove raffrontata ad altre decisioni di questa Commissione. La richiesta di tesi é palesemente infondata, in quanto il tentativo del Tolentino di ridimensionare l’accaduto, sostenendo che si sarebbe trattato di comportamenti della tifoseria di scarsa rilevanza disciplinare, é inaccettabile: i cori offensivi e minacciosi, sono stati sempre sanzionati dalla giustizia sportiva. Di contro la richiesta subordinata appare accoglibile. Non si tratta in questo caso di perequazione del caso in esame con altre decisione della Commissione, in quanto non é possibile fare confronti significativi fra le delibere della disciplinare, perché ogni fattispecie presenta peculiarità proprie non raffrontabili. La considerazione da fare nel caso in esame, che riflette in buona sostanza la spesso ricorrente effettuazione di cori ingiuriosi e minacciosi, é che tifosi, dalla reclamante società definiti veri e propri “cani sciolti”, non sono gestibili in trasferta, ove il potere di controllo e di prevenzione da parte delle dirigenze societarie é pressoché nullo. Tale considerazione induce la Commissione a ridurre la ammenda irrogata dal Giudice Sportivo da 1.750,00 euro a 1.000,00 euro Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla società U.S. Tolentino S.r.l., riducendo l’ammenda da 1.750,00 euro a 1.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it