LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.400/C del 10/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.400/C del 10/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. -. La Commissione, - visti i deferimenti del Collegio Arbitrale presso questa Lega, con i quali si segnala ai fini disciplinari una discrepanza tra i riconoscimenti di debito, nei confronti dei calciatori tesserati Filippi Giacomo e Braca Enrico, fatti dalla società Taranto Calcio S.r.l. con lettere 13/6/2003 e le quietanze liberatorie di tutti gli emolumenti al 30 giugno 2003 sottoscritte dai calciatori medesimi e dal presidente della società in data anteriore e precisamente il 5/6/2003 (con sottoscrizioni autenticate da notaio); - ritenuto che l’uso delle quietanze liberatorie, avvenuto mediante deposito in Lega il 16 luglio 2003, è successivo alle parzialmente difformi dichiarazioni della società contenute nelle lettere 13 giugno 2003, quando cioè la società aveva già neutralizzato gli effetti certificativi di tali quietanze prevenendoli con la spontanea dichiarazione; - poiché nella soggetta materia è l’uso che si faccia della dichiarazione non veridica il solo rilevante sul piano disciplinare, e l’uso fatto nel caso concreto appare irrilevante in quanto in quel momento le relative risultanze erano già state spontaneamente rettificate conformemente a verità; Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a l’archiviazione dei procedimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it