LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF SAN MARINO-CISCO LODIGIANI DEL 29 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF SAN MARINO-CISCO LODIGIANI DEL 29 MAGGIO 2005). La società San Marino Calcio S.r.l. ha presentato, a mezzo del suo rappresentante, sig. Werter Cornieti, reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha comminato alla prefata società l’ammenda di 3.000,00 euro perché nel corso della gara San Marino-Cisco Lodigiani del 29 maggio 2005 i suoi sostenitori avevano lanciato quattro bengala accesi verso il terreno di gioco, senza conseguenze. La reclamante chiede la riduzione della sanzione per motivi che si riportano testualmente: «Il contesto generale dell’incontro, al quale hanno assistito 191 spettatori paganti, è stato di assoluta correttezza, sia in campo che fuori, come risulta da tutti gli atti ufficiali. Il lancio di fumogeni in oggetto è avvenuto in occasione della segnatura di una rete della squadra di casa, con il solo intento di festeggiare la marcatura. Il lancio in oggetto non ha comportato, ad ogni modo, nè la sospensione nè la ritardata ripresa del gioco. L’impianto di gioco, inoltre, è provvisto di pista di atletica, per cui i fumogeni sono ricaduti all’interno della buca di sabbia per il salto in lungo, a distanza di almeno dieci/dodici metri dal campo di gioco. Le zone prospicienti i settori riservati ai tifosi (le due tribune laterali scoperte) sono state irrorate di acqua per tutta la durata della gara, proprio per prevenire qualsiasi inconveniente legato all’eventuale lancio di fumogeni. Dei quattro fumogeni lanciati, ancora, solo due erano accesi, come risulta da attestazione della Gendarmeria di Serravalle. Il personale addetto si è immediatamente attivato per spegnere i fumogeni (senza che dovesse intervenire il servizio dei Vigili del Fuoco) e invitare i tifosi a non ripetere analoghi lanci. Tale invito è stato positivamente accolto, come dimostra il fatto che in occasione della seconda rete del San Marino non è stato segnalato alcun lancio. Ricordiamo, inoltre, che la società del San Marino Calcio non ha subito, durante questa stagione, alcun provvedimento disciplinare, per cui risulta esente da ogni elemento di recidività». La Commissione, considerato che risultano provate le circostanze rappresentate dalla società, e tenuto presente che nella sua relazione il Collaboratore dell’Ufficio Indagini puntualizza l’assenza di danni e l’inesistenza di pericolo per la sicurezza pubblica, ritiene che sia conforme a giustizia ridurre l’ammenda a 2.000,00 euro. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce ad 2.000,00 euro l’ammenda a carico della società San Marino S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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