LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF FORLI’ RAVENNA DEL 29 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF FORLI’ RAVENNA DEL 29 MAGGIO 2005). La società Ravenna Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, sig. Gianni Fabbri, ha proposto reclamo avverso la decisione del 30 maggio 2005 con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, visti gli atti relativi alla gara Forlì-Ravenna del 29 maggio 2005 e valida per la fase Play-Off della Serie C/2 , ha sanzionato detta società con 3.000,00 euro di ammenda “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano per reazione verso il settore occupato dalla tifoseria locale, alcune bottigliette, senza conseguenze”. La reclamante ritiene la sanzione particolarmente afflittiva, perché “trattandosi di gara in campo avverso il potere di controllo e prevenzione del comportamento della tifoseria da parte dei dirigenti del Ravenna Calcio è pressoché nullo; tale compito è da ascrivere agli addetti della società ospitante e alle forze dell’ordine preposte”. Si sottolinea, poi, che il lancio delle bottigliette da parte dei sostenitori del Ravenna sia avvenuto in reazione al lancio di bottigliette e asta di bandiera da parte dei sostenitori della squadra di casa; e si evidenzia, infine, che la gara viene tradizionalmente classificata come “derby” e che i lanci non hanno causato danni. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che sia meritevole di maggiore considerazione l’attenuante della provocazione e la circostanza che l’episodio di cui viene fatto debito alla società incolpata si è verificato in campo avverso. Pertanto, si stima sanzione congrua quella di 2.500,00 euro di ammenda. Per questi motivi, la Commissione d e l i b er a di accogliere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l. riducendo la sanzione a 2.500,00 euro di ammenda. La tassa non va addebitata.
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