LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE DOMENICO DI CARLO (C.U. N.401/C DEL 13/6/2005 GARA PAVIA-MANTOVA DEL 12 GIUGNO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE DOMENICO DI CARLO (C.U. N.401/C DEL 13/6/2005 GARA PAVIA-MANTOVA DEL 12 GIUGNO 2005). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Mantova Calcio richiedendo la revoca della squalifica. La richiesta viene motivata con una diversa valutazione del comportamento dell’allenatore Di Carlo, il quale rivolgendosi all’arbitro con la frase “arbitro fischia, svegliati” lungi da voler assumere atteggiamento irriguardoso, intendeva attirare la sua attenzione allo scopo di procedere alla sostituzione di un calciatore infortunato. Pertanto, valutata anche la situazione piuttosto animata, trattandosi di minuti conclusivi di una partita dei PIay-0ff, si richiede una diversa valutazione dei fatti per ottenere l’annullamento della sanzione giudicata eccessiva. All’odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della società reclamante. Ritiene la Commissione che, accertati i fatti nella loro oggettiva consistenza, il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento. E’ indubbio che l’allenatore Di Carlo si sia rivolto al direttore di gara con atteggiamento poco rispettoso, e che, nella soggettiva valutazione di quest’ultimo, l’atteggiamento è stato ritenuto irriguardoso con conseguente applicazione della sanzione dell’espulsione. Compito di questa Commissione è quello di valutare con criteri oggettivi gli eventi descritti negli atti ufficiali, ed in tale ottica, pur giudicando meritevole di sanzione il comportamento dell’allenatore Di Carlo, la squalifica per una gara inflitta dal Giudice Sportivo non appare proporzionata alla gravità di altri comportamenti analogamente sanzionati. Pertanto la Commissione ritiene equo infliggere all’allenatore Di Carlo la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 in luogo della citata squalifica che viene quindi riformata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società A.C. Mantova Calcio S.r.l. revocando la squalifica all’allenatore Domenico Di Carlo ed irrogando allo stesso l’ammenda di 1.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
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