LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.416/C del 13/7/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAOLO TOCCAFONDI, CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ A.C. PRATO, E DELLA SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.416/C del 13/7/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAOLO TOCCAFONDI, CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ A.C. PRATO, E DELLA SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale si contesta al sig. Paolo Toccafondi, consigliere dell’A.C. Prato S.p.a., la violazione dell’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per aver offeso il direttore sportivo della società Pro Patria, sig. Riccardo Guffanti, davanti agli spogliatoi al termine della gara Pro Patria-Prato del 1° maggio 2005, colpendolo con diversi pugni di cui uno al volto e procurandogli una ferita al naso e alla bocca. Per l’effetto, ai sensi dell’art.2 comma 4° Codice di Giustizia Sportiva è stata deferita anche la società. Nessuna memoria pervenne, nelle forme e nei termini di rito, da parte dell’incolpato e della società. All’odierna riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, che concludeva chiedendo l’inibizione per una anno e sei mesi per il Toccafondi e 5.000,00 euro di ammenda per la società. Osserva la società che il fatto è provato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, atto ufficiale di fede privilegiata, che dà atto della grave condotta commessa dal Toccafondi ai danni del direttore sportivo della Pro Patria, Riccardo Guffanti. La condotta violenta ed ingiuriosa tenuta dal deferito, la reiterazione degli atti di violenza e la circostanza che il Toccafondi abbia abbandonato lo stadio subito dopo il fatto senza attivarsi per prestare soccorso al Guffanti e senza poter essere sentito dal rappresentante del collaboratore dell’Ufficio Indagini giustifica l’irrogazione della sanzione indicata in dispositivo, ritenuta equa attesa la gravità della fattispecie concreta. Alla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della società, con conseguente applicazione della sanzione di cui in dispositivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Paolo Toccafondi, consigliere della società Prato, l’inibizione fino a tutto l’8/1/2007 ed alla società A.C. Prato S.p.a. l’ammenda di 5.000,00 euro.
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