LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso MOLINARO/U.S.MASSES E 1919 S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso MOLINARO/U.S.MASSES E 1919 S.R.L.

Con reclamo datato 7/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Tommaso MOLINARO, chiedeva la condanna della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l. al pagamento della somma di €.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento -Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Tommaso MOLINARO nei confronti della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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